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Sent.C. Cass. 07/07/2004, n. 12416

50069 50069
1. Appalti ll.pp. - Contratto - Risoluzione - Per inadempimento ex disposizioni generali di artt. 1453 ss. C.c. - Natura integrativa delle disposizioni speciali ex artt. 1662, 1667 a 1669 C.c. e art. 35, u.c. D.P.R. 62/1063. 2. Appalti ll.pp. - Varianti - Lavori oltre il quinto d'obbligo - Accordo fra le parti - Con atto di sottomissione o aggiuntivo - Necessità. 3. Appalti ll.pp. - Contratto - Riferimento a norma richiamata - Validità - Limiti.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, le disposizioni speciali dettate con riferimento alle ipotesi di inadempimento del contratto di appalto (come quelle di cui agli artt. 1662, 1667, 1668, 1669 Cod. civ., 35, ultimo comma, D.P.R. 1063/1962) integrano, senza peraltro sostituirli, i principi generali dettati dal legislatore in tema di mancato adempimento e di risoluzione del negozio di cui agli artt. 1453 ss. Cod. civ. Da ciò consegue - quanto, in particolare, alla citata disposizione ex art. 35 D.P.R. 1063/1962 - che tale, speciale rimedio risolutorio sia - sì - esperibile a prescindere dalla non scarsa importanza dell'inadempimento e pur quando quest'ultima condizione non ricorra, ma che tornino ad applicarsi, per converso, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 ss. Cod. civ. ove l'imprenditore non possa invocare i (più favorevoli) presupposti della norma speciale. 2. In tema di appalto pubblico ed in applicazione degli artt. 344 della legge n. 2248, All. F), del 1865, nonché 14 del D.P.R. 1063/1962, qualora l'amministrazione appaltante richieda lavori diversi da quelli considerati in contratto, in variante dell'opera appaltata, per un importo di oltre un quinto a quello stabilito, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell'amministrazione cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore, e, pertanto, l'accordo fra le parti per l'esecuzione di tale variante (a mezzo di atto di sottomissione dell'appaltatore alla richiesta dell'amministrazione o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come un nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente. 3. Qualora le parti, nello stipulare un contratto (nella specie, di appalto di opere pubbliche) abbiano fatto riferimento, per determinarne la portata ed i limiti, ad una norma legislativa (negozio cosiddetto «per relationem»), il contenuto della norma richiamata (nella specie, art. 35 D.P.R. 1063/1962 in tema di determinazione degli interessi per ritardato pagamento di somme inerenti a ratei di acconto) viene recepito in seno alla dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, con la conseguenza che, onde individuare l'estensione e i limiti del contratto, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della norma richiamata al momento della conclusione del contratto stesso, mentre le successive vicende della norma in questione possono spiegare influenza sul rapporto solo se e quando le parti manifestino, anche tacitamente, la volontà di tenerne conto a modificazione dei pregressi accordi.

Sul recesso, rescissione o risoluzione del contratto di appalto ved. Cass. 7 luglio 2004 n. 12416 R (Le disposizioni speciali come artt. 1662, 1667, 1668, 1669 C.c. o Cap. gen. ll.pp., integrano, senza sostituirli, i principi generali ex artt. 1453 ss. Cod. civ.); C. Stato IV 19 dicembre 2003 n. 8364 R (Mancata esecuzione del contratto d'appalto per fatto della P.A. e risarcimento del danno all'impresa. Nella sentenza è citato l'art. 344 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F che, con l'art. 345, fa parte degli articoli della legge suddetta non abrogati dall'art. 231 del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554); Cass. 17 novembre 2003 n. 17340 R (In caso di recesso unilaterale del committente ex art. 1671 Cod. civ. è dovuto all'appaltatore un indennizzo per danno emergente e lucro cessante); 29 luglio 2003 n. 11642 R (1. Diritto di recesso dal contratto del committente ex. art. 1671 Cod. civ. - 2. Caso di indennizzo non dovuto all'appaltatore); C. Stato V 30 giugno 2003 n. 3868 R (Giurisdizione A.G.O. in caso di controversia fra P.A. ed appaltatore sull'esercizio della facoltà di rescissione del contratto d'appalto ex. art. 340 L. 1865/2248, All. F); Cass. S.U. 26 giugno 2003 n. 10160 R (La scelta della P.A. di non eseguire l'opera progettata rientra nel potere non di revoca ma di recesso); Cass. 29 gennaio 2003 n. 1295 R e 22 agosto 2002 n. 12368 R (La facoltà di recesso dal contratto di appalto è riconosciuta al committente dalla norma - che però non è inderogabile - dell'art. 1671 Cod. civ.); 8 gennaio 2003 n. 77 R (In caso di recesso unilaterale dal contratto del committente ai sensi dell'art. 1671 Cod. civ., grava sul committente stesso che eccepisca in giudizio la compensatio lucri cum damno provare il lucrum dell'appaltatore; l'indennizzo cui è tenuto il committente in favore dell'appaltatore costituisce obbligazione risarcitoria); S.U. 18 aprile 2002 n. 5640 R (Qualora l'amministrazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di rescindere il rapporto con proprio atto amministrativo ai sensi dell'art. 340 della L. 1865/2248, All. F, la successiva controversia rientra egualmente nella giurisdizione del giudice ordinario); 20 febbraio 2002 n. 2439 in GIU 2/02, 323 (In caso di recesso dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 345 della L. 1865/2248 All. F, l'amministrazione appaltante può sospendere il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti regolarmente solo con l'emanazione di un provvedimento di «fermo amministrativo» ai sensi dell'art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440); C. Stato V 11 giugno 2001 n. 3127 R (La rescissione di un contratto d'appalto di lavori pubblici contro l'impresa capogruppo di A.T.I. si estende a tutte le altre imprese che ne fanno parte); V 2001/3127 e Cass. S.U. 7 marzo 2001 n. 95 R (Sulle controversie fra P.A. appaltante ed appaltatore in materia di recesso o risoluzione del contratto d'appalto, ha giurisdizione l'A.G.O.); 23 giugno 2000 n. 8534 R (Sulla distinzione della rescissione del contratto d'appalto di opere pubbliche dalla rescissione del contratto in genere). Sulle varianti negli appalti di lavori pubblici ved. C. Stato IV 10 giugno 2004 n. 3721 R (L'amministrazione appaltante non ha l'obbligo di attivare il procedimento eccezionale di variante ex art. 25 L. 11 febbraio 1994 n. 109); Cass. 18 settembre 2003 n. 13734 R e 8 settembre 2003 n. 13068 R e 14 giugno 2000 n. 8094 R (Nel caso di aumento dei lavori superiore ad un quinto dell'importo contrattuale, l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto, ferma restando la possibilità della prosecuzione dei lavori con l'accordo di entrambe le parti); C.Conti, Umbria 4 marzo 2003 n. 1 R [1. Sugli ordini di servizio del Responsabile del procedimento (sono prescrizioni interne) - 2. Discrezionalità P.A. su varianti in diminuzione - 3. Necessità di osservanza dei limiti ex art. 17 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 ai fini di un accantonamento fra le somme a disposizione (in caso di varianti in corso d'opera) di importi per opere di inserimento ambientale e per opere d'arte]; C. Stato VI 18 ottobre 2000 n. 5605 R (Per varianti di importo che supera il quinto d'obbligo occorre stipulare atti aggiuntivi); Cass. 20 luglio 2000 n. 9530 R e 23 febbraio 1996 n. 1443 R e 28 giugno 1995 n. 7282 R (Per variazioni eseguite arbitrariamente l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso); 11 ottobre 1999 n. 11365 R (Presupposti per il pagamento di lavori in variante non previsti in contratto - Insufficienza di ordine scritto del D.L. e di certificato di ultimazione lavori); 2 luglio 1998 n. 6470 R (Varianti eseguite senza ordine scritto D.L. e successiva perizia di variante poi approvata dall'amministrazione appaltante); 20 febbraio 1997 n. 1581 R (Immissione in possesso di fondi privati dopo approvazione progetto di autorizzazione all'occupazione, loro utilizzazione superflua in seguito a variante e conseguente diritto del proprietario alla loro restituzione); C.Conti, Stato 14 marzo 1996 n. 55 R e 13 luglio 1995 n. 89 [R=WCO13L9589] (Ogni variante al progetto originario deve essere previamente autorizzata dall'amministrazione, anche nei rapporti fra concedente e concessionario); C.Conti, Stato 19 settembre 1995 n. 122 R e 1 agosto 1995 n. 107 R [Le perizie suppletive devono avere carattere eccezionale perché, oltre a rappresentare un onere per la finanza pubblica, favoriscono la compilazione di progetti incompleti; e pertanto sono ammissibili solo per esigenze sopravvenute (C.Conti, Stato 6 ottobre 1994 n. 91 R; C.Conti, Stato 8 febbraio 1995 n. 19 [R=WCO8F9519] (1. Sono illegittimi gli atti aggiuntivi per lavori conseguenti a carenze od errori del progetto - 2. Le variazioni che superano i 6/5 danno luogo ad un nuovo contratto pur se connesso al precedente); Cass. 18 novembre 1994 n. 9794 R (L'appaltatore che ritenga necessaria una variante non può per questo sospendere i lavori); C.Conti,Stato 13 settembre 1994 n. 61 R (Non è ammissibile apportare all'originario progetto variazioni illimitate né affidare all'appaltatore, in corso d'opera, l'integrazione del medesimo progetto in misura rilevante); Cass. 4 maggio 1994 n. 4319 R (Per tutte le variazioni all'opera appaltata durante l'esecuzione dell'appalto, e quindi anche a quelle rientranti nel «quinto d'obbligo», deve essere garantita in ogni caso la copertura finanziaria); C.Conti, Stato 22 novembre 1993 n. 153 R [È illegittimo l'affidamento allo stesso appaltatore di opere in variante d'importo superiore al 50% di quello dell'appalto originario, in parte con atto aggiuntivo (entro il suddetto limite del 50%) ed in parte con un nuovo contratto]; Cass. 22 maggio 1993 n. 5794 [R=WC22MA935794] [L'appaltatore ha l'obbligo di disporre di adeguate strutture tecniche ed organizzative e dei necessari mezzi finanziari, in funzione dell'opera appaltata e anche delle successive variazioni in aumento che l'amministrazione gli ordini nei limiti dei 6/5 (ed anche oltre, se l'appaltatore non receda dal contratto)]; C.Conti, Stato 18 febbraio 1993 n. 18 R (Condizioni per l'affidamento di lavori aggiuntivi allo stesso appaltatore dei lavori principali); Cass. 5 ottobre 1992 n. 10897 R e 19 settembre 1992 n. 10726 [R=W19S9210729] e S.U. 19 aprile 1990 n. 3263 R [Contabilizzazione e pronuncia del collaudatore sulla natura indifferibile e indispensabile di lavori eseguiti in variante (extracontrattuali) - Condizioni per il diritto dell'appaltatore al compenso]; Cass. 25 febbraio 1990 n. 9701 R (1. L'amministrazione appaltante non è obbligata al pagamento di lavori in variante eseguiti dall'appaltatore su ordine scritto del direttore dei lavori contenente un mero riferimento ad un parere espresso dall'amministrazione al riguardo - 2. Proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa, da parte dell'appaltatore che abbia eseguito lavori in variante su ordine illegittimo del direttore dei lavori, contro l'amministrazione appaltante ed anche contro il direttore dei lavori); C.Conti, Stato 12 ottobre 1989 n. 2161 R (L'amministrazione appaltante può introdurre varianti a lavori appaltati in corso di esecuzione mediante una «perizia suppletiva» - Condizioni).
Cod. civ. artt. 1453, 1662, 1667, 1668, 1669; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35, u.c.) (L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 344; Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 14) (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35) [R=DPR106362]

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