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Sent.C. Cass. 10/10/2001, n. 12406

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Azione di responsabilità ex art. 1669 C.c. - Contro il venditore costruttore - Ammissibilità.
1. L'art. 1669 Cod.civ., mirando a finalità di ordine pubblico, è applicabile non solo ai casi in cui il venditore dell'immobile abbia personalmente e cioè con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione, ma anche ai casi in cui, pur essendosi servito di altri soggetti, facendo ricorso a specifiche figure professionali quali l'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive ovvero il potere di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, cosicché la costruzione dell'opera sia comunque a lui riferibile. Ed invero, il venditore di un immobile può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 Cod.civ. non soltanto nel caso di lavori eseguiti in economia, ma anche nei casi in cui ne abbia affidato lo svolgimento ad un terzo senza tuttavia lasciargli la completa autonomia tecnica e decisionale. Pertanto, il giudice del merito davanti al quale sia stato convenuto il predetto venditore con l'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 Cod.civ., non può limitarsi a verificare se l'opera sia stata direttamente realizzata dal convenuto, ma, anche quando nell'esecuzione dell'opera siano intervenuti altri soggetti, deve accertare se la costruzione sia ugualmente a lui riferibile per avere egli mantenuto il potere di direttiva ovvero di controllo sull'operato degli altri soggetti.

Cass. 5 aprile 1990 n. 2805R.
(Cod.civ. art. 1669)

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