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Sent. C. Cass. civ. 29/03/2002, n. 4622

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Denuncia - Termine di 1 anno ex art. 1669, 1° c., Cod.civ. - Decorrenza - Dal giorno della conoscenza della loro gravità. 2. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Responsabilità extracontrattuale - Ex art. 1669 Cod.civ. - Conseguenza - Azione del committente contro l'appaltatore o anche dell'acquirente contro il costruttore venditore - Ammissibilità.

1. Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 Cod.civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 6 aprile 1989, il Condominio di via Tesio n. 19, in Milano (in seguito solo Condominio), convenne in giudizio davanti al Tribunale di quella città la costruttrice impresa Cetra Edilfimi S.p.A. (ora S.r.l.) e, premesso che per vizi di costruzione l'edificio condominiale presentava gravi difetti, chiese dichiararsi detta società responsabile ex art. 1669 c.c. e condannarsi la medesima al risarcimento dei danni.

Costituitasi, la soc. Cetra Edilfimi sollevò, fra l'altro, diverse eccezioni pregiudiziali, quali la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 1669 c.c., essendo società costruttrice-venditrice dell'edificio i cui lavori erano stati eseguiti dall'impresa appaltatrice soc. Cile S.p.A., nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dal Condominio. Chiese ed ottenne di chiamare in causa detta soc. Cile, nei cui confronti propose (con atto notificato il 7 giugno 1989) domanda di garanzia.

Pure la soc. Cile, costituitasi, dedusse le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate d

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MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentali) in quanto proposti contro la stessa sentenza.

1) Col primo motivo la ricorrente principale soc. Cile, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 1669 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., assume che la Corte d'Appello, dopo aver esattamente affermato che la responsabilità dell'appaltatore è subordinata alla denuncia dei vizi dell'opera entro un anno dalla loro scoperta e che l'azione si prescrive se la domanda giudiziale non viene proposta entro l'anno dalla tempestiva denuncia, avrebbe confuso tra tempestività della denuncia (necessaria per evitare la decadenza) e tempestività della proposizione dell'azione (necessaria per evitare la prescrizione), laddove ha ritenuto che essendo stato l'accertamento tecnico depositato il 27 luglio 1987, la denuncia formulata dal Condomino con la raccomandata ricevuta dalla soc. Cile l'11 luglio 1988 (e dalla soc. Cetra Edilfimi il 13 luglio 1988), era tempestiva, essendo stata fatta prima dello spirare dell'anno del termine di decadenza. Sostiene la ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del diritto di garanzia, in quanto l'azione era stata proposta dalla soc. Cetra Edilfimi nei confronti della soc. Cile il 7 giugno 1989 oltre l'anno dalla scoperta dei vizi, avendone il Condominio constatato l'esistenza fin dal 23 luglio 1987.

2) Col secondo motivo la ricorrente, deducendo ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., nonché difetto di motivazione e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l'intervenuta decadenza della soc. Cetra Edilfimi dall'azione di garanzia nei confronti della soc. Cile, essendo stata la chiamata in garanzia effettuata il 7 giugno 1989, oltre l'anno, e cioè ben quindici mesi dopo il 10 marzo 1988 che, secondo la stessa sentenza, rappresenta il momento della completa conoscenza dei vizi a seguito del deposito della C.T.U. preventiva, non avendo la soc. Cetra Edilfimi fatto pervenire prima alcuna denuncia dei vizi.

2.1 I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi e interdipendenti, sono infondati.

Premesso che non è in discussione l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. (pur potendo l'azione di garanzia rientrare in una diversa previsione normativa (art. 1670 c.c.: cfr. Cass., 27 agosto 1997 n. 8107), rileva la Corte che la questione da esaminare è se siano stati osservati i termini di decadenza e prescrizione previsti da detto art. 1669 c.c. da parte della soc. Cetra Edilfimi in ordine all'azione di manleva proposta nei confronti della soc. Cile, la quale con le suesposte doglianze ne sostiene la violazione (essendo, invece, pacifica l'osservanza di tali termini da parte del Condominio nei confronti della soc. Cetra Edilfimi).

L'art. 1669 c.c. contiene due termini: quello per la denuncia dei gravi difetti (o a rovina) dell'edificio, da effettuarsi entro un anno dalla scoperta, e quello per proporre l'azione da esperire entro un anno dalla scoperta (art. 1669, ultimo comma, c.c.). Il primo termine è di decadenza, il secondo di prescrizione.

La ricorrente soc. Cile sembra riferirsi ad entrambi, anche se ha posto l'accento essenzialmente sul primo.

È giurisprudenza consolidata che il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di d

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P.Q.M.

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