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Sent. C. Cass. pen. 23/03/2001, n. 23769

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1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Inosservanza - Reato di natura permanente. 2. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Inosservanza - Reato di natura permanente - Individuazione del bene tutelato.
1. Il reato di affidamento in appalto di mere prestazioni di lavoro ha natura permanente, atteso che la condotta vietata dalla norma incriminatrice non è la conclusione del contratto illecito, a natura istantanea, ma l'esposizione a rischio della condizione dei lavoratori, che si protrae fino a quando dura il contratto. 2. Il reato previsto e punito dagli artt. 11 e 27 L. 29 aprile 1949 n. 264 (esercizio di mediazione di manodopera in violazione delle norme in materia di avviamento al lavoro) deve considerarsi permanente per tutto il tempo di durata del rapporto o dei rapporti di lavoro che il Legislatore intende proteggere, atteso che il bene tutelato non è la fonte del rapporto (il contratto), ma lo stesso rapporto di lavoro.

Ved. Cass. 3 marzo 2001 n. 3096R; 18 novembre 2000 n. 14943R; 7 ottobre 2000 n. 13388; 16 settembre 2000 n. 12249R; 11 settembre 2000 n. 11957R; 23 agosto 2000 n. 11040R; 9 giugno 2000 n. 7917R.
(L. 29 aprile 1949 n. 264, artt. 11 e 27)

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