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Sent.C. Cass. 23/08/2000, n. 11040

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1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Anche in assenza di intento fraudolento.
1. Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369) opera oggettivamente e, quindi, anche in difetto di un intento fraudolento o simulatorio delle parti, nonché nel caso in cui i relativi presupposti si instaurino di fatto nel corso dell'esecuzione del rapporto, senza che costituisca elemento ostativo la circostanza che l'impresa formalmente appaltatrice e datrice di lavoro sia fornita di una propria organizzazione. (Nella specie, il giudice del merito, con la sentenza confermata dalla Corte suprema, aveva ritenuto sussistere l'ipotesi della interposizione vietata perché le prestazioni lavorative, di ricerca e coordinamento dei documenti di trasporto presso uno scalo merci delle Ferrovie dello Stato, erano effettuate nel quadro di una diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro da parte del personale del soggetto committente, rimanendo puramente formale la gestione dell'appaltatore).

1a. Ved. Cass. 9 giugno 2000 n. 7917R.
(L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1)[R=L136960]

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