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Sent.C. Cass. 05/10/2000, n. 13265

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1. Appalti oo.pp. - Albo nazionale costruttori - Iscrizione obbligatoria - Per lavori di oltre £. 75 milioni - Anche per opere di cooperazione internazionale.
1. Con riguardo ai contratti di appalto di opere pubbliche, nella disciplina di cui all'art. 2 della L. 10 febbraio 1962 n. 57, abrogata, con effetto dal 1° gennaio 2000, dall'art. 8, comma 10 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a settantacinque milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo, o sussidio dello Stato. Detta norma trova applicazione anche ai contratti che hanno ad oggetto opere nell'ambito della cooperazione internazionale (nella specie, per la progettazione esecutiva, la ristrutturazione e la costruzione in Mozambico di due nuovi edifici destinati ad ospedale e la fornitura delle relative attrezzature), in quanto l'art. 15 della citata L. 1962/57, che, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla L. 23 dicembre 1993 n. 559, consentiva, in presenza di tali lavori, di procedere in deroga alle sole norme sulla contabilità generale dello stato, non è suscettibile di applicazione analogica. Ne consegue che, determinando il predetto art. 2 della L.1962/57 un difetto di capacità giuridica parziale - imposto dal perseguimento di interessi generali, che ne giustificano la legittimità costituzionale -, il contratto stipulato con appaltatore non iscritto nell'albo nazionale dei costruttori, nella vigenza della predetta disciplina, è affetto da nullità, ove qualificato come appalto di opere, e non di servizi, per i quali, invece, la direttiva CEE 18 giugno 1992, n. 50 non impone detta iscrizione.

1a. Sull'iscrizione all'A.N.C. ved. C. Stato IV 30 aprile 1999 n. 747R (Ai fini della iscrizione all'A.N.C. rilevano anche i titoli di attività maturata in precedente periodo); C. Conti, Stato 12 ottobre 1998 n. 114R (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione all'A.N.C., previsto dall'art. 20, 8° c., L. 15 marzo 1997 n. 59); C. Stato V 23 luglio 1994 n 800R (Necessità dell'iscrizione all'A.N.C. ai fini dei requisiti per la partecipazione a gara di appalto pubblico); C. Conti, Stato 8 marzo 1993 n. 28R (1. Ragioni dell'obbligo di iscrizione all'A.N.C. ai fini della partecipazione a gara d'appalto di lavori pubblici; 2. Inammissibilità di presentazione a gara d'appalto per opera pubblica di documentazione equipollente o sostitutiva del certificato d'iscrizione all'A.N.C.); C. Stato V 11 aprile 1991 n. 517R (1. È necessario che l'impresa sia iscritta all'A.N.C. sia al momento della gara che della stipulazione del contratto; 2. L'iscrizione all'A.N.C. occorre anche per concessione di costruzione di opere soggette ad uso pubblico). Ved. anche Iscrizione dell'impresa all'A.N.C. per ammissione a gara d'appalto oo.pp..
(L. 10 febbraio 1962 n. 57, artt. 2 e 15[R=L5762,A=2]; Dir. CEE 18 giugno 1992 n. 50; L. 23 dicembre 1993 n. 559[R=L55993]; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 8)[R=WL10994,A=8]

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