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Sent.C. Conti 08/03/1993, n. 28

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1. Appalti oo.pp. - Albo nazionale costruttori - Obbligo di iscrizione - Ragioni. 2. Appalti oo.pp. - Albo nazionale costruttori - Certificato di iscrizione - Documentazione equipollente o sostitutiva - Inammissibilità. 3. Appalti oo.pp. - Albo nazionale costruttori - Recupero di iscrizione - Natura di accertamento costitutivo. 4. Appalti oo.pp. - Albo nazionale costruttori - Successione nell'iscrizione - Inconfigurabilità.
1. A norma della L. 10 febbraio 1962 n. 57 - istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori - e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 22 febbraio 1964, L. 29 marzo 1965 n. 203, D.M. 13 febbraio 1967 n. 1, L. 5 aprile 1967 n. 162, L. 28 aprile 1967 n. 191, L. 8 agosto 1977 n. 584, L. 3 gennaio 1978 n. 1, L. 10 dicembre 1981 n. 741, D.M. 25 febbraio 1982, L. 13 settembre 1982 n. 646, L. 12 ottobre 1982 n. 726, L. 23 dicembre 1982 n. 936, L. 8 ottobre 1984 n. 687, L. 7 marzo 1985 n. 100, L. 15 novembre 1986 n. 768, L. 19 marzo 1990 n. 55, D.P.C.M. 10 gennaio 1986 n. 55) che disciplina i requisiti e le modalità per ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, detta iscrizione è assolutamente obbligatoria per chiunque, al di sopra di un determinato importo (attuale 75 milioni) intenda eseguire lavori di competenza dello Stato o di Enti pubblici o a concorso pubblico o sussidio dello Stato, dal momento che il relativo certificato è l'unico documento necessario e sufficiente per accedere agli appalti di tale opere, a parte il certificato del Casellario giudiziale per alcuni soggetti ed il certificato della cancelleria del Tribunale per le società commerciali. 2. A norma dell'art. 19 L. 10 febbraio 1962 n. 57 - «istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori» - e, da ultimo, del Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo nazionale dei costruttori, approvato, in attuazione dell'art. 6 L. 15 novembre 1986 n. 768, con D.M. 9 marzo 1989 n. 172 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1989 ed entrato in vigore il 28 maggio successivo), il certificato d'iscrizione all'albo, congruo per categorie ed importi rispetto all'affare, costituisce documento necessario ed insostituibile per la partecipazione a gare per l'appalto di opere pubbliche ed anche, ove consentita, in sede di trattativa privata, senza che siano consentite (in base al nuovo regolamento) talune prese d'atto, ratifiche e presunzioni contemplate in circolari anteriori al D.M. del 1989, non conformi del resto alle prescrizioni legislative; pertanto , non può ammettersi la presentazione di documentazione equipollente o sostitutiva, sia pure provvisoriamente, neanche nel caso di mutamenti della struttura giuridico-patrimoniale in virtù di fusione di incorporazione, conferimento o cessione di complesso aziendale operanti in favore dell'impresa non dotata di certificato o dotata di certificato inadeguato, per cui questa sia subentrata ad altra impresa dotata, al momento del negozio, di idonea iscrizione, senza che l'impresa subentrante abbia ancora ottenuto il c.d. «recupero d'iscrizione». 3. Il c.d. «recupero d'iscrizione» all'albo nazionale dei costruttori, nel caso di incorporazione, conferimento o cessione di complessi aziendali, costituisce atto di accertamento costitutivo, e, nelle more procedimentali, non può soccorrere alcuna presunzione di idoneità ai fini della partecipazione ai contratti della Pubblica amministrazione. 4. L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non costituisce un diritto disponibile che si trasmette sie et simpliciter da un soggetto (conferente) all'altro (conferitario), dato che la legge impone, per un verso, la cancellazione dall'albo del conferente e, per un altro, subordina la decisione dell'iscrizione delle categorie riconosciute in capo alla società richiedente ad una serie di rigorosi accertamenti revisionali operati da un organo terzo (il Comitato centrale) che non necessariamente sfociano in un totale recupero dell'iscrizione dianzi posseduta dal conferente, ben potendo al contrario sfociare in un recupero parziale o, al limite, in nessun recupero, pertanto, non possono trovare applicazione, nella materia, gli artt. 2343, 2498 e 2504 C.c., sia la diversità delle ipotesi ivi disciplinate, sia perché la materia dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e della relativa certificazione è disciplinata da norme speciali, sicché inconferente si appalesa qualsiasi riferimento alla norma comune contenuta nel Codice civile.

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