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Sent. C. Cass. 20/08/1999, n. 8801

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Pozzi, cisterne, fosse, tubi - Disciplina ex art. 889 Cod. civ. - Applicabile anche a immobili in condominio.
1. La disposizione dell'art. 889 C.c. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fosse e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.

1a. (DIST.14) Sulla disciplina delle distanze da osservare per pozzi, cisterne, fosse e tubi ai sensi dell'art. 889 Cod. civ. ved. Cass. 11 agosto 1997 n. 7469R (La normativa ex art. 889 Cod. civ. si applica anche alle opere eseguite per estrarre acqua dal sottosuolo); Cass. 4 dicembre 1995 n. 12491R (Per l'inosservanza della norma sulla distanza - di almeno un metro dal confine - ex art. 889 Cod. civ. si ha la presunzione assoluta di dannosità, senza che occorra l'accertamento del danno in concreto); Cass. 23 giugno 1995 n. 7152R (A differenza delle condutture di acqua, gas e simili per le quali l'art. 889, 2° comma, Cod. civ. prescrive la distanza di almeno un metro dal confine, per l'installazione di bombola di gas si applica l'art. 890 e quindi la sua pericolosità va accertata in concreto); Cass. 19 giugno 1995 n. 6928R (Sulla diversa finalità degli artt. 889 e 891 Cod. civ., il primo sulle distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi e il secondo sulle distanze dal confine di canali e fossi); Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652R (La norma sulla distanza dal confine di tubi ex art. 889, 2° comma Cod. civ. non si applica alle canne fumarie); Cass. 28 novembre 1994 n. 10146R (La distanza per le cisterne prescritta dall'art. 889 Cod. civ. deve essere osservata pure per manufatto anche non interrato per la raccolta dell'acqua); Cass. 9 gennaio 1993 n. 145R (La normativa sulle distanze ex art. 889 Cod. civ. si applica anche per ogni altra opera come pozzetti, diversi dai pozzi - non espressamente menzionata ma assimilabile a quelle indicate nella norma).
(Cod. civ. art. 889)

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