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Sent. C. Cass. 13/12/1994, n. 10652

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tubi dell'acqua o del gas - Distanza ex art. 889, 2° c., Cod. civ. - Operatività - Estensione alle canne fumarie - Esclusione.
1. La distanza di almeno un metro dal confine che l'art. 889, 2° c. C.c. prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni; detta norma, pertanto, non è applicabile con riguardo alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie le quali, avendo una funzione identica a quella del camino, vanno soggette alla regolamentazione di cui all'art. 890 C.c., e, quindi, poste alla distanza fissata dai regolamenti locali.

1. Conf. Cass. 13 luglio 1979 n. 4089[R=W13L794089]. 1a. Ved. nota 1a. a Cass. II 20 ottobre 1994 n. 8573R.
Cod. civ. artt. 889 e 890

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