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Sent. C. Cass. 22/05/1995, n. 5618

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1. Edilizia ed urbanistica - Vedute - Loro tutela - Art. 907 Cod. civ. - Costruzione - Nozione.
1. Ai fini della disposizione dell'art. 907 Cod. civ., volta a salvaguardare l'esercizio delle vedute, il termine "costruzione" non va inteso in senso restrittivo di manufatto in calce o in mattoni od in conglomerato cementizio, ma in quello di qualsiasi opera che, qualunque ne sia la forma e determinazione, ostacoli, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, l'esercizio di una veduta. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che costituisse costruzione nel senso anzidetto una tenda larga oltre m. 2, sorretta da un'intelaiatura infissa nel muro che ostacolava la veduta del vicino, rimanendo aperta per tutta la giornata e per un lungo periodo dell'anno).

1. Conf. Cass. 7 dicembre 1994 n. 10500R 1a. Come nota 1a. a Cass. 18 maggio 1995 n. 5464.R
Cod. civ. art. 907

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