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Sent. C. Cass. 18/05/1995, n. 5464

44846 44846
1. Edilizia ed urbanistica - Vedute - Laterale ed obliqua - Distanza ex art. 906 Cod. civ. - Obbligo di rispetto - Esistenza tra i due fondi di strada pubblica - Irrilevanza.
1. La distanza stabilita dall'art. 906 Cod. civ. per l'apertura delle vedute laterali od oblique deve essere osservata anche se tra i due fondi vi sia una strada pubblica.

1. Ved. Cass. 20 luglio 1959 n. 2373[R=W20L592373] e 15 giugno 1954 n. 2050.[R=W15G542050]
Cod. civ. art. 906

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