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Sent.C. Cass. 06/03/1995, n. 2571

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1. Appalti oo.pp. - Ultimazione - Agli effetti art. 1669 Cod. civ. - Data risultante dal certificato di ultimazione lavori - Rilevanza - Lavori successivi per eliminare vizi e difetti - Ininfluenza.
1. Con riferimento ai contratti d'appalto di opera pubblica, l'opera deve intendersi completata materialmente, anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 1669 C.c., nella data risultante dal cosiddetto certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 62 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 (il quale prevede che «compiuti i lavori, il direttore, in contraddittorio con l'appaltatore, redigerà, senza ritardo, il processo verbale della loro ultimazione in doppio esemplare»), anche nel caso in cui, nonostante il rilascio del menzionato certificato, l'appaltatore abbia, successivamente, effettuato le prestazioni occorrenti per ovviare i vizi ed i difetti che il committente abbia riscontrato in sede di verifica o di collaudo e dei quali abbia preteso l'eliminazione.

1. Ved. Cass. 15 dicembre 1990 n. 11950 R, 23 dicembre 1987 n. 9641 R e 24 febbraio 1982 n. 1146.[R=W24F821146]
Cod. civ. artt. 1667, 1668 e 1669 ; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 62[R=RD25MA95,A=62]

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