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Sent. C. Stato 08/09/1992, n. 775

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Comunicazione del parere favorevole - Commissione edilizia - Non equivale a concessione - Artt. 4 e 11 L. 1977 n. 10.
1. Gli artt. 4, 31 c., L. 28 gennaio 1977 n. 10, che prescrive per la concessione edilizia il requisito formale dell'indicazione dei termini di inizio e fine lavori, e 11 stessa legge, che stabilisce al momento di rilascio della concessione la determinazione e la parziale corresponsione del contributo di costruzione, costituiscono disposizioni tali da escludere che nel nuovo regime normativo, a differenza di quanto ritenuto nel vigore del precedente regime, l'emissione del parere della Commissione edilizia sull'istanza di concessione e la sua comunicazione equivalgono a rilascio del titolo.

Ved. C. Stato V 4 agosto 1986 n. 388.[R=WCS4AG86388]
L. 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 4, 3° c. e 11 R

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