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Sent.C. Cass. 19/11/1992, n. 12364

44271 44271
1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Accollo provvisorio a carico delle parti solidalmente - Pagamento spontaneo di un terzo - Conseguenze.
1. Nell'ipotesi in cui le spese della consulenza tecnica d'ufficio, posta dal giudice istruttore, in via provvisoria, solidalmente a carico di entrambe le parti, salvo diversa regolamentazione al definitivo, siano state spontaneamente pagate da un terzo estraneo al giudizio, la parte vittoriosa ha interesse a proporre impugnazione contro la sentenza che, definendo il giudizio, abbia omesso di provvedere al loro riguardo in via definitiva per sentir dichiarare che vengano poste a carico della controparte, derivando l'interesse all'impugnazione dal diritto del terzo che ha eseguito il pagamento, pur non essendovi tenuto, di richiedere anche nei suoi confronti il pagamento dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 C.c., alla stregua del provvedimento del giudice istruttore, fonte di quella obbligazione solidale di entrambe le parti.

1. Ved. nota a Cass. 21 ottobre 1992 n. 11474R; e ved. Cass. 7 luglio 1980 n. 4340.[R=W7L804340]
C.c. art. 2033 (ved. nota a C. Stato 31 ottobre 1992 n. 1145)R

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