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Sent. C. Cass. 27/10/1997, n. 10558

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme di piano regolatore - Integrative del codice civile - Condizioni. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme di piano regolatore - Integrative del codice civile - Presupposto - Approvazione del piano.
1. Nell'ambito delle norme dei piani regolatori (ed in generale dei regolamenti locali) il carattere di norma integrativa rispetto alla disciplina dettata dal Codice civile resta individuato dallo scopo della norma regolamentare, con la conseguenza che la stessa è integrativa se è dettata nelle materie disciplinate dagli artt. 873 e segg. Cod. civ. e tende a completare, nel pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico, la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato, mentre non è integrativa se ha come scopo principale la tutela di interessi generali od urbanistici, quali, tra l'altro, le limitazioni del volume degli edifici. 2. In tema di distanze fra costruzioni, le prescrizioni di piano regolatore acquistano efficacia di norme giuridiche integrative dell'art. 873 Cod. civ., solo con l'approvazione del piano medesimo, mentre non rileva a tale fine che le stesse prescrizioni, in pendenza di quell'approvazione, si traducano in misure di salvaguardia adottate dal sindaco o dal prefetto, atteso che l'operatività di questi provvedimenti si esaurisce nel rapporto fra le predette autorità ed i rispettivi destinatari.

1. Conf. Cass. 5 novembre 1990 n. 10615.[R=W5N9010615] 2. Conf. Cass. 8 marzo 1993 n. 2759 R 1. e 2. Secondo la giurisprudenza costante le prescrizioni dei Regolamenti comunali edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione come i piani regolatori che disciplinano le distanze nelle costruzioni anche con riguardo ai confini, hanno carattere di norme integrative di quelle del Codice civile, ai sensi degli artt. 872 e 873 Cod. civ., ed hanno pertanto valore di norme giuridiche. Ved. Cass. 2 maggio 1997 n. 3820 R; 25 novembre 1996 n. 10450[R=W25N9610450], 24 giugno 1996 n. 5831 R; 2 dicembre 1995 n. 12459 R; 23 giugno 1995 n. 7154 R; 27 febbraio 1995 n. 2294 R; 14 febbraio 1995 n. 1599 R; 24 dicembre 1994 n. 11163 R; 15 dicembre 1994 n. 10775R Per l'art. 873 Cod. civ. ved. nota 1. a precedente Cass. 29 agosto 1997 n. 8231.R
Cod. civ. artt. 873 ss.

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