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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 16/10/2017, n. 1564

Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Vista:

- la L.R. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della legge regionale 1/2000”, in particolare l’articolo 1 comma 4 che prevede:

4. La Giunta regionale con una o più direttive, previo parere della competente commissione assembleare, definisce i requisiti strutturali e organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e ricreativi di cui alla presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 e per l'accreditamento di cui all'articolo 17.”

Visti inoltre:

- la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema

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Allegato A - Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione


I - NORME COMUNI


1. Definizione e ambito di applicazione

In attuazione della legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 (d'ora in poi legge regionale) in ottemperanza a quanto previsto dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia sono:

- nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali);

- servizi educativi integrativi al nido, anche istituiti presso i luoghi di lavoro, comprensivi di:

a) spazio bambini;

b) centro per bambini e famiglie;

c) servizi domiciliari;

d) servizi sperimentali.

I servizi ricreativi e le iniziative di conciliazione di cui all'art. 9 della legge regionale, pur non soggetti ad autorizzazione al funzionamento, sono disciplinati dalla presente direttiva allo scopo di prevedere i requisiti indispensabili alla tutela dei bambini e per favorire il massimo raccordo con la rete dei servizi presenti sul territorio.


1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture. Collocazione del servizio

In applicazione dell'art. 24 della legge regionale, i comuni individuano negli strumenti urbanistici gli ambiti ove insediare i servizi per la prima infanzia.

Ai fini della presente normativa, i comuni possono altresì autorizzare l'ubicazione di servizi anche in ambiti diversi da quelli già previsti dagli strumenti urbanistici (ad esempio: servizi aziendali, servizi domiciliari).

L'area dei servizi educativi per la prima infanzia deve essere individuata e localizzata con particolare riguardo alla sua raggiungibilità e qualità ambientale e deve essere "adeguatamente protetta da fonti di inquinamento": i comuni provvederanno a tale protezione anche tramite misure di organizzazione urbana.

In sede di autorizzazione al funzionamento i comuni indicheranno inoltre le misure, anche di carattere strutturale, necessarie e opportune per ridurre gli effetti dell'inquinamento acustico e ambientale derivante anche dal traffico veicolare.

Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Per la definizione di piani fuori terra, seminterrati e interrati si rimanda alle definizioni contenute nella Delib.G.R. n. 922 del 28 giugno 2017. Ai fini della presente normativa, per i servizi funzionanti alla data di approvazione del presente atto, e fino alla data di cessazione del servizio, l'autorizzazione può essere rinnovata per i locali ubicati anche nei piani seminterrati dove almeno la metà del perimetro del pavimento sia fuori terra, e il soffitto si trovi ad una quota superiore a m. 1,20 rispetto a quella del terreno circostante.

I servizi domiciliari possono essere realizzati in case di civile abitazione e, dunque, nel rispetto delle normative di settore, in locali non destinati dagli strumenti urbanistici a tale specifico uso.

L'utilizzo a tal fine, per il periodo e nei modi indicati nell'autorizzazione al funzionamento, non costituisce mutamento di destinazione d'uso, ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Per i servizi sperimentali i comuni valutano, sulla base dell'impatto e della consistenza delle proposte pervenute, la necessità di richiedere il mutamento di destinazione d'uso dei locali a tal fine individuati, ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Più servizi educativi possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne il pieno utilizzo e ampliare le opportunità di offerta.


1.2 Polo per l'infanzia

I poli per l'infanzia, intesi come aree all'interno delle quali si trovano almeno un servizio educativo per l'infanzia e una scuola per l'infanzia, costituiscono un'opportunità per sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico, anche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in materia di sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

In un polo per l'infanzia i servizi generali con le stesse funzioni possono essere condivisi, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalità dei diversi servizi.

All'interno del polo gli spazi esterni possono essere condivisi e non necessitano di recinzioni.

Gli spazi destinati ad attività educative possono rappresentare un'opportunità per il gioco e l'incontro tra gruppi di bambini di età diversa, all'interno di una progettazione condivisa che coinvolge i diversi servizi presenti nella struttura.

Tali spazi dovranno essere dotati di arredi e attrezzature appropriati per ciascuna delle comunità presenti e dovranno essere fruiti in modo articolato, per gruppi di bambini di età mista o di età omogenea, secondo una scansione oraria programmata, e saranno conteggiati agli effetti del raggiungimento degli standard previsti specificatamente per le attività dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia.


1.3 Utilizzo di altri spazi da parte di servizi educativi per la prima infanzia

1.3.a Servizi educativi contigui

Tipologie differenti di servizi educativi per la prima infanzia possono essere ubicate nello stesso stabile o in aree contigue. I servizi generali con le stesse funzioni possono essere condivisi, anche ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalità dei diversi servizi.


1.3.b Servizi educativi e altre strutture

I servizi educativi per la prima infanzia possono inoltre essere ubicati nello stesso stabile o nelle vicinanze di servizi o strutture ricreative o sportive, scuole primarie o secondarie, centri per le famiglie. In tal caso è consentito l'utilizzo da parte del servizio per la prima infanzia dei locali degli altri servizi, a condizione che ciò avvenga in orari diversi e sia garantita la sicurezza e l'igiene degli spazi utilizzati. In questo caso, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, sono conteggiate solo le superfici appartenenti ai servizi educativi per la prima infanzia.


1.4 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi, degli arredi e dei giochi

Per i requisiti strutturali e impiantistici, con particolare riguardo a quelli relativi alla sicurezza meccanica e stabilità previsti da normative di carattere generale, si rinvia alle norme relative.

Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia, gli arredi ed i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Ai sensi dell'art. 26 della legge regionale, la progettazione degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia e la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presenti, in tutte le fasi, le finalità educative degli stessi. Al fine di assicurare le finalità citate, nell'equipe di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista in materia psico-pedagogica.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si forniscono di seguito le definizioni che descrivono la struttura, la composizione e la distribuzione interna ed esterna dei servizi educativi per la prima infanzia:

- vano: spazio confinato con specifico uso e destinato all'attività principale, avente i requisiti igienici ed edilizi previsti dalle specifiche norme di settore;

- locale: luogo chiuso con specifico uso e destinato alle attività secondarie e di servizio;

- spazio: area o luogo con specifica destinazione privo di divisori fissi, ricavato all'interno di vani o locali in funzione del tipo di attività da svolgere.


1.5 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi e dei giochi dei servizi

Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia devono:

- possedere e mantenere, anche attraverso la programmazione di eventuali interventi edilizi, caratteristiche strutturali, impiantistiche e di arredo tali da garantire le finalità di cui al punto 1.4;

- essere preferibilmente articolati su un unico livello;

- non essere collocati ai piani interrati o seminterrati, salvo quanto disposto al paragrafo 1.1;

- garantire ai bambini luoghi ove sperimentare quotidianamente le proprie competenze e abilità motorie in autonomia o in gruppo prevedendo zone di fruizione dello spazio a disposizione sicure rispetto ai fattori di rischio.

- garantire il superamento e la non creazione delle barriere architettoniche, tenendo conto anche dei fattori sensoriali e cognitivi.

Gli arredi interni ed esterni, le strutture per il gioco e i giochi devono garantire le finalità di cui al paragrafo 1.4.

Il progetto educativo e la complessiva organizzazione devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature, che tuteli la sicurezza dei bambini. In attuazione dell'art. 26 della legge regionale, i requisiti tecnici degli spazi dei servizi educativi interni ed esterni dovranno fare riferimento a quanto previsto nell'art. 11 (Requisiti opere edilizie) della L.R. 30 luglio 2013, n. 15.

Per la sicurezza nell'impiego non è consentito l'utilizzo di arredi o giochi che abbiano scabrosità, imperfezione nei tagli e smussi, sia per le parti in laminato che per le parti in legno duro.

Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, né in condizioni normali, né in condizioni critiche.

In ogni caso gli arredi e i giochi devono essere tali da scongiurare il verificarsi di eventi traumatici e da garantire il benessere respiratorio ed olfattivo: i collanti, le vernici ed in genere i prodotti impiegati dovranno essere "atossici".

Le caratteristiche di cui ai punti precedenti devono essere tradotte in termini di requisiti per l'acquisto degli arredi dei servizi.

Se i progetti educativi lo prevedono, può essere consentito l'utilizzo di giocattoli e sussidi anche costruiti nel contesto dell'attività laboratoriale, a condizione che detti manufatti soddisfino le esigenze di sicurezza di cui ai punti precedenti in riferimento ai materiali utilizzati e alle caratteristiche dei prodotti finiti.

È favorita la progettazione bioclimatica della struttura e la riciclabilità dei suoi componenti.


1.6 Tabelle dietetiche e pasti

La legge regionale (art. 16, comma 1, lett. e) prevede che gli enti gestori adottino tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unità sanitaria locale.

Il gestore presenta la tabella alla competente Azienda, che provvede all'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; il termine rimane sospeso (cioè riprende a decorrere dal momento dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o modifiche alla tabella.

Trascorso il termine senza che l'Azienda Unità sanitaria locale si sia pronunciata, la tabella si intende approvat

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Allegato B - Procedure per l'autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici. Procedure per i servizi ricreativi


1. Autorizzazione

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfano pienamente i requisiti indicati nella legge regionale e nell'Allegato A della presente direttiva.

Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Sarà negata l'autorizzazione al funzionamento in caso di mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio.

Sarà negata inoltre l'autorizzazione in caso di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al punto 1.1 dell'Allegato A della presente deliberazione.

In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia funzionante, l'attività non viene interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.


2. Domanda

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune nel cui territorio è collocato il servizio e contiene:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;

- denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;

- esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una indicazione chiara, la richiesta non può essere accettata, salvo quanto indicato al paragrafo 3 (Procedure per i servizi sperimentali);

- sede del servizio.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare:

- il possesso dei requisiti degli spazi indicati nell'Allegato A della presente direttiva per la tipologia di servizio che si intende attivare, in relazione al numero di bambini accolti;

- i requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, età e numero massimo di bambini previsto, numero di educatori con relativo titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del personale, contratto di lavoro applicato al personale);

- per i soli servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformità alle previsioni dell'art. 16, comma 1, lettera e) della legge regionale, relative alle procedure di acquisto degli stessi;

- la rispondenza degli arredi e dei giochi all'età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.5 dell'Allegato A della presente direttiva;

- la quota dell'orario di lavoro del personale destinata alla programmazione delle a

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