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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 16/05/2014, n. 656

Definizione dei valori unitari convenzionali e massimali di costo da applicare agli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, sovvenzionata e convenzionata, di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013 n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


richiamata la legge 5 agosto 1978, n. 457 che all’articolo 4, comma 1, lett. g), stabilisce che la Regione provvede a definire i costi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, nell’ambito di limiti massimi stabiliti periodicamente dal C.E.R. (Comitato Edilizia Residenziale);

richiamato l’art. 9 del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994 “Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata” che stabilisce quanto segue: “Il limite di costo di realizzazione tecnica, definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto, può essere aggiornato, annualmente, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno di ciascun anno successivo. Il limite di costo totale dell'intervento è parimenti incrementato dello stesso importo, stabilito in valore assoluto, per l’aggiornamento dei costi di realizzazione tecnica. Tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice ISTAT suddetto da parte del Segretariato generale del C.E.R..”;

richiamato l’articolo 3, comma 4, lettere b) del regolamento regionale 26 maggio 2009 n. 2

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Allegato A - Criteri per la determinazione degli importi massimi ammissibili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

1. I criteri di determinazione dei costi massimi fissati dal presente documento si applicano a tutti gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) realizzati sul territorio regionale, da qualsiasi Soggetto attuatore.

2. I costi massimi ammissibili di cui al presente provvedimento rappresentano un limite di spesa massimo superato il quale l’intervento costruttivo non è più finanziabile con risorse destinate all’edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.


Art. 2 - (Nozioni di tipologia di intervento)

1. Ai fini dell’individuazione delle diverse tipologie di “intervento”, nonché di raccordo con precedenti normative di settore, valgono le seguenti definizioni:

a) per “Nuova Costruzione” (Nc) si intende l’intervento di trasformazione urbanistica del territorio attuato mediante la realizzazione di corpi edilizi e fabbricati di nuova edificazione, sia fuori terra sia interrati, su aree anche non inserite in specifici Piani Urbanistici di Dettaglio (PUD).

b) per Recupero Globale (Rg), in analogia alle definizioni di cui all’articolo 31, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” si intende l’intervento volto a ripristinare la funzionalità e la sicurezza di interi organismi edilizi esistenti, anche mediante la realizzazione di un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello preesistente. Tale recupero riguarda sia le parti comuni del fabbricato sia le singole unità che lo compongono e pertanto comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’organismo edilizio;

- l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

- il consolidamento statico delle strutture portanti, comprese le fondazioni;

- il risanamento delle murature, delle scale, degli orizzontamenti, delle coperture;

- il rifacimento degli impianti collettivi ed individuali delle singole unità, ivi compresi gli allacciamenti;

- la riorganizzazione distributiva dell’intero organismo edilizio;

- il rifacimento di elementi di finitura sia interni che esterni dell’intero organismo edilizio.

c) per Recupero Parziale (Rp), in analogia alle definizioni di cui all’articolo 31, lettere b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” si intende l’intervento volto a ripristinare la funzionalità di singole unità oltre che al rinnovamento e sostituzione di parti relative all’intero organismo edilizio mediante la realizzazione di un insieme sistematico di opere, comunque non finalizzate alla completa trasformazione dell’intero organismo edilizio ed alla variazione dei volumi preesistenti. Tale recupero comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la riorganizzazione funzionale interna dell’unità;

- l’inserimento di elementi accessori;

- la dotazione o l’adeguamento degli impianti tecnologici;

- il limitato ripristino di parti, anche strutturali;

- il rinnovamento e la sostituzione delle finiture interne ed esterne;

- il parziale ripristino di alcune parti comuni dell’intero organismo edilizio che, per loro minore complessità, non possono comunque essere intese come ricadenti nella fattispecie del Recupero Globale (Rg) di cui alla lettera b) del presente comma.

2. Le tipologie di intervento di cui al comma 1 vengono adottate esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente documento e, in ogni caso, indipendentemente dalla terminologia indicata nel titolo abilitativo urbanistico-edilizio rilasciato dai competenti Enti territoriali ai soggetti attuatori.

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Allegato B - Criteri per la determinazione dei valori unitari convenzionali e massimali di costo per la definizione dell’importo massimo di mutuo concedibile ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2013 n. 3 (disposizioni in materia di politiche abitative)

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

I criteri di seguito riportati si applicano per la determinazione dell’importo massimo finanziabile relativamente alle provvidenze concesse dalla Regione in applicazione della legge regionale 13 febbraio 2013 n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative) Titolo III e Titolo IV.


Art. 2 - (Nozione di tipologie di intervento)

1. Le tipologie d’intervento sono le seguenti:

- nuova costruzione o nuova edificazione: si intende l’intervento di trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio mediante la costruzione di manufatti edilizi fuori terra e/o interrati.

- recupero e ampliamento del patrimonio edilizio:

a seconda delle opere di intervento eseguite si può identificare:

- Recupero primario: consiste nel recupero della funzionalità e della sicurezza dell’edificio. Interessa quindi il consolidamento statico di tutte le strutture portanti orizzontali e verticali, delle fondazioni, nonché il rifacimento delle scale, delle coperture, delle tramezzature interne, degli intonaci, degli impianti (idro-termosanitario ed elettrico ecc…) compresi gli allacciamenti, dei pavimenti ivi compresi i sottofondi, degli infissi interni ed esterni, dei rivestimenti, e quant’altro

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