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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Calabria 16/12/2016, n. 18
Regolam. R. Calabria 16/12/2016, n. 18
Regolam. R. Calabria 16/12/2016, n. 18
- Regolam. R. 13/03/2019, n. 6
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Articolo 1 - Organizzazioni del volontariato di protezione civile1. Si considerano organizzazioni del volontariato della protezione civile regionale (di seguito denominate “organizzazioni”) gli organismi o associazioni senza fini di lucro, liberamente costituiti, iscritti nell’Albo regionale di cui all’articolo 3, che svolgono o promuovono - avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, per i quali pertanto non potrà essere prevista alcuna tipologia di contratto di lavoro, continuativo o occasionale - attività di previsione, di prevenzione e di soccorso, “in vista o in occasione di eventi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), con le mo |
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Articolo 2 - Forme di organizzazione operativa del volontariato1. Il volontariato di protezione civile della Regione Calabria opera attraverso le seguenti forme di aggregazione territoriale: |
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Articolo 3 - Albo regionale del volontariato di protezione civile1. La Regione Calabria, attraverso gli uffici della competente U.O.A. di Protezione Civile (di seguito indicata come U.O.A.), provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’Albo regionale del volontariato della protezione civile, di seguito denominato “albo regionale”. 2. Le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono tenute, anche se iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 33/2012, ad iscriversi nell’albo regio |
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Articolo 4 - Censimento delle organizzazioni di volontariato regionale di Protezione Civile1. L’U.O.A., attraverso l’Unità Operativa “Volontariato”, all’atto della compilazione dell’albo regionale di cui all’articolo 3 e, successivamente con cadenza triennale, effettua il censimento delle organizzazioni, con le finalità di seguito elencate: a) individuazione delle risorse operative e professionali del volontariato calabrese, funzionali alla gestione delle attività di protezione civile, nel corso o in previsione di una situazione di emergenza e per finalità di prevenzione dei rischi; b) promozione del coordinamento tra le varie componenti del volontariato regionale, e delle stesse con i soggetti istituzionali competenti alla gestione de |
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Articolo 5 - Requisiti per l’iscrizione all’albo regionale1. Ai fini dell’iscrizione all’albo regionale, l’organizzazione richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) sede operativa e sede legale, ovvero solo sede operativa, sul territorio regionale; b) espressa previsione, nell’atto costitutivo e nello statuto, dell’assenza di fini di lucro, della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, dei criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, nonché dei diritti ed obblighi di essi; c) previsione espressa nello scopo statutario, dello svolgimento di attività e di compiti di protezione civile; d) democraticità interna ed elettività delle cariche associative; |
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Articolo 6 - Procedimento per l’iscrizione all’albo regionale1. Le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, presentano alla U.O.A. la domanda di iscrizion |
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Articolo 7 - Requisiti per il riconoscimento dell’operatività in emergenza1. Fermo restando quanto disposto all’articolo 5, le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ai fini del riconoscimento della operatività in emergenza, devono garantire l’effettiva disponibilità e operatività, in condizioni di sicurezza, dei propri volontari. In particolare l’organizzazione interessata è tenuta a dimostrare, attraverso i dati di cui all’articolo 4 comma 3: a) che il numero dei volontari operativi sia pari almeno all’ottanta per cento degli iscritti, e in ogni caso non inferiore a 10 (dieci) per le Associazioni di volontariato e 5(cinque |
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Articolo 8 - Gestione dell’albo regionale1. La U.O.A. definisce - con apposito decreto - le procedure operative per la gestione dell’albo di cui all’articolo 3. |
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Articolo 9 - Oneri di comunicazione delle organizzazioni iscritte nell’albo regionale1. Ai fini della permanenza nell’albo regionale, le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono tenute all’aggiornamento costante dei dati oggetto del censimento di cui all’articolo 4 comma 3. |
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Articolo 10 - Cancellazione dall’albo regionale1. La cancellazione dall’albo regionale è disposta con provvedimento della U.O.A. per gravi e comprovati motivi, anche su segnalazione delle competenti autorità locali. 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, la U.O.A. provvede alla cancellazione dell’organizzazione dall’albo regionale qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 8 comma 2 lettera b del presente regolamento, rilevi il venir meno di uno o più requisiti, dandone comunicazione, oltre che all’organizzazione interessata, agli enti territoria |
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Articolo 11 - Pubblicità dell’albo regionale1. L’albo regionale è pubblicato annualmente dalla U.O.A. sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonch&eacut |
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Articolo 12 - Consultazione dei dati oggetto del censimento1. La Regione garantisce la consultazione dei dati oggetto del censimento agli enti responsabili dell’esercizio asso |
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Articolo 13 - Moduli operativi1. Le organizzazioni di cui all’articolo 1 comma 2, partecipano alle attività di protezione civile attraverso i seguenti moduli operativi, previsti dal progetto di Colonna mobile nazionale delle regioni, che devono essere programmaticamente indicati in massimo di 4 (quattro) in ordine alle specializzazioni, all’atto della richiesta di iscrizione nell’albo regionale ed eventualmente integrati in momenti successivi, e comunque formalizzati entro un anno dalla richiesta: a) Segreteria – per supporto organizzativo e attività amministrativa, anche nell’ambito di sale operative; b) Radio e telecomunicazioni - per i collegamenti radio sia con le frequenze assegnate alla Regione per le attività di protezione civile sia in frequenze radioamatoriali HF – VHF – UHF – C. B. PMR 446 – PMR civili con frequenza autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’area assegnata, con propri apparati e/o operatori muniti di patente e nominativo dell’ex del Ministero delle Telecomunicazioni per le sole fre |
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Articolo 14 - Scenari di rischio e ambiti di attività1. Gli scenari di rischio e gli ambiti di attività per il volontariato di protezione civile, individuati nell’allegato 1 all’articolo 1 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), sono principalmente i seguenti: a) scenario eventi atmosferici avversi; b) scenario rischio idrogeologico -alluvione; c) scenario rischio idrogeologico -frane; |
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Articolo 15 - Compiti svolti dai volontari di protezione civile1. I compiti svolti dai volontari, individuati nell’allegato 2 all’articolo 2 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), sono ricompresi nelle seguenti categorie minime di base: a) assistenza alla popolazione, intesa come: - attività psicosociale; - attività socio-assistenziale; b) assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (minori, anziani, malati) o con disabilità, come richiamato dalla Delibera di Giunta Regionale n° 135/2015. Tale assistenza può essere svolta dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile che abbiano le s |
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Articolo 16 - Utilizzo degli emblemi e segni di riconoscimento, automezzi e attrezzature1. Con l’iscrizione nell’albo regionale di protezione civile, viene autorizzato, alle singole organizzazioni, l’uso del logo secondo le specifiche previste nell’Allegato 1 al presente Regolamento. 2. I loghi, i simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per le attività di protezione civile, ivi comprese le esercitazioni e le iniziative di addestramento e formazione, coordinate direttamente dalla Regione ovvero da questa formalmente riconosciute. Riguardo alle uniformi e r |
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Articolo 17 - Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)1. I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle so |
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Articolo 18 - Automezzi e attrezzature1. Le organizzazioni, alla richiesta d’iscrizione nell’albo del volontariato di protezione civile, allegano apposita scheda con l’elenco degli automezzi e delle attrezzature di cui dispongono, in buono stato d’uso, e comunque tale da garantirne l’impiego in emergenza su attivazione della Sala Operativa Regionale (di seguito S.O.R.). 2. Gli automezzi e le attrezzature comunicate sono da intendersi, su richiesta della S.O.R., in caso d’emergenza, immediatamente disponibili. |
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Articolo 19 - Modalità di attivazione ed impiego del volontariato di protezione civile1. L’attivazione del volontariato avviene nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità previste dal “decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1” N1, che ne tutela la partecipazione e ne disciplina ogni aspetto, nonché dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell’1 febbraio 2013) e da quanto stabilito e regolato da eventuali apposite convenzioni. 2. I volontari possono essere impiegati: a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione, formazione e addestramento; b) in attività di emergenza. 3. Le attività di pianificazione, simulazione d’emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa |
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Articolo 20 - Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale1. L’impiego del volontariato e delle attrezzature in occasione di eventi a rilevante impatto locale - che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga - avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dal Dipartimento della Protezione Civile, con particolare riferimento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell’ 1 febbraio 2013), nonché di altri specifici provvedimenti inerenti l’evento o la manifestazione. 2. Ai fini dell’impiego del volontariato di protezione civile |
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Articolo 21 - Partecipazione del volontariato alla Colonna Mobile Regionale e modalità di intervento.1. Le organizzazioni iscritte all’albo regionale possono partecipare alla composizione e alla gestione dei moduli della Colonna Mobile Regionale (C.M.R.). 2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni interessate procedono sulla base di appositi accordi con la U.O.A., mettendo a disposizione, e sotto il coordinamento della stessa, |
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Articolo 22 - Attività addestrative di protezione civile1. Le attività addestrative di protezione civile avvengono nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dal Dipartimento della Protezione Civile, con particolare riferimento alle Circolari del Dipartimento della Protezione Civile n. 41948 del 28 maggio 2010 e n. 46576 del 2 agosto 2011. 2. Le attività addestrative di protezione civile sono classificate, in conformità a quanto disposto dalle citate direttive nazionali, in “esercitazioni di pro |
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Articolo 23 - Contributi1. La Regione Calabria, attraverso la U.O.A., favorisce la crescita del volontariato, nelle sue varie forme di aggregazione, mediante la concessione di contributi per progetti s |
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Articolo 24 - Formazione1. L’U.O.A. predispone linee guida per la formazione del volontariato, ai sensi della normativa vigente, nell’ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, e promuo |
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Articolo 25 - Benefici conseguenti all’impiego del volontariato di protezione civile1. Alle organizzazioni regolarmente iscritte nell’albo regionale e impiegate nelle attività di protezione civile inerenti gli eventi di cui all’articolo “7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1” N1, si applicano i benefici previsti dal D.P.R. 194/2001 nei limiti di importo e temporali per l’impiego del volontariato ivi previsti. 2. I criteri per l’appli |
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Articolo 26 - Rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni1. Alle organizzazioni iscritte nell’albo regionale possono essere rimborsate le spese sostenute in occasione di attività o interventi, solo se preventivamente autorizzati dalla U.O.A., in conformità alla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile DPC/VRE/0054056 del 26/11/2004, nel modo seguente: a) i costi del carburante utilizzato dai mezzi impegnati nell’evento dovranno essere documentati da apposite schede carburante, regolarmente compilate e vidimate dal gestore; b) i costi sostenuti ed i relativi consumi devono essere coerenti con il chilometraggio percorso per raggiungere la sede dell’evento, secondo il tragitto più breve ove possi |
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Articolo 27 - Oneri finanziari1. Gli oneri finanziari relativi all’applicazione dei benefici di cui agli artt. 23, 25 e 26 sono a carico dell’Ente attivante. |
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Articolo 28 - Consulta regionale di volontariato di protezione civile1. La Regione Calabria, con deliberazione della Giunta regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla approvazione del presente regolamento provvederà ad istituire la Consulta regionale di volontariato di protezione civile che ha compiti di consulenza nei confronti della U.O.A. 2. La Consulta è costituita attraverso la libera adesione delle organizzazioni che operano nel campo della protezione civile e dei gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell’albo regional |
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Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato il “Regolamento di attuazione dell& |
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