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Deliberaz. G.R. Veneto 27/05/2016, n. 780

Disciplina delle strutture ricettive complementari. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11. Deliberazione N. 24/CR del 7 aprile 2016.
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Testo del provvedimento

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 14 giugno 2013 n. 11R "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" agli articoli 27 e seguenti individua le tipologie di strutture ricettive complementari negli alloggi turistici, nelle case per vacanze, nelle unità abitative ammobiliate ad uso turistico e nei bed and breakfast demandando poi alla Giunta regionale, con l'articolo 31, la determinazione dei requisiti e delle caratteristiche di dette strutture ricettive, e ciò al fine di poter intervenire con tempestività in caso di modificazioni che si rendessero necessarie alla luce dell'evoluzione della normativa e del mercato turistico.

Analogamente, l'articolo 29 della citata legge regionale n. 11/2013 ha disposto che la Giunta regionale definisca l'uso di denominazioni diverse delle strutture ricettive, rispetto a quelle definite nella citata legge.

La Giunta regionale ha dato attuazione alle previsioni sopra riportate con deliberazione n. 419 del 31 marzo 2015R, una delibera "quadro" dei requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari, approvando altresì denominazioni aggiuntive o diverse delle strutture ricettive complementari e fornendo dei chiarimenti in materia di locazioni turistiche di cui all'articolo 27 bis della legge regionale n. 11/2013.

Sulla base di tali disposizioni, gli operatori turistici che gestiscono strutture ricettive complementari hanno iniziato a svolgere le attività di classificazione; le associazioni di rappresentanza degli operatori hanno tuttavia segnalato, alla luce dell'evoluzione delle esigenze del mercato turistico, alcune difficoltà o proposte di miglioramento, nonché alcuni dubbi interpretativi che meritano di essere dipanati e chiariti.

Ciò era prevedibile in quanto la legge regionale n. 11/2013 ha introdotto l'obbligo della classificazione per tutte le tipologie di strutture ricettive turistiche presenti in Veneto, e quindi estendendo per la prima volta in modo così definito tale obbligo non solo alle strutture ricettive alberghiere e a quelle all'aperto, ma anche alle strutture ricettive complementari un tempo codificate come extralberghiere.

Di seguito quindi si provvede ad individuare talune problematiche emerse nel corso della fase di prima applicazione delle nuove disposizioni e a modificare ed integrare la deliberazione n. 419/2015 in modo da renderla più aderente alla realtà territoriale e cogliere quegli elementi di specificità e differenziazione che caratterizzano il variegato mondo del turismo veneto.

In particolare, le modifiche di cui trattasi, riguardano le case per vacanze (ostelli della gioventù, centri vacanze ragazzi e case per vacanze sociali) e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico; è inoltre opportuno, con riferimento alle locazioni turistiche di cui all'articolo 27 bis della L.R. n. 11/2013 e aderendo alla disciplina civilistica che regola le locazioni, ivi comprese quelle turistiche, dare atto della possibilità di dare in locazione anche solo una parte dell'alloggio.

Tutto ciò premesso, va evidenziato quanto segue.

Per quanto riguarda le case per vacanze, in tutte le loro tipologie (Case per ferie, Centri di vacanze per ragazzi, Ostelli per la gioventù, Case religiose di ospitalità, Centri soggiorno studi, Case per vacanze sociali), i punti n. 1 e n. 2 dell'Allegato C alla deliberazione n. 419/2015 prevedono:


locale comune per prima colazione / sala da pranzo

1

una sala di superficie complessiva di mq. 2 per ognuno dei primi 20 posti letto; la misura è aumentata di mq. 0,75 per ognuno degli ulteriori posti letti fino al quarantesimo e di ulteriori mq. 0,5 per ogni posto letto oltre il quarantesimo

2

una sala di superficie complessiva non inferiore a mq. 0,5 per ogni posto letto e comunque non inferiore a mq. 15


Si ritiene che - dato che spesso queste strutture hanno generalmente una capacità ricettiva elevata e quindi il moltiplicatore "mq 0,5 per ogni posto letto (p.l.) oltre il quarantesimo" determina superfici molto considerevoli - sia opportuno, fermi i rapporti mq/p.l., che il requisito dei suindicati punti n. 1 e n. 2 possa essere assolto anche con più sale e non con una soltanto.

Si propone pertanto di aggiungere ai punti n. 1 e n. 2 dell'Allegato C alla deliberazione n. 419/2015R la seguente nota 1-bis: "Fermi i rapporti mq/p.l. indicati dai punti n. 1 e n. 2, il requisito può essere assolto anche con più sale e non con una soltanto".

Per quanto riguarda gli ostelli della gioventù, la deliberazione n. 419/2015R, all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato A, prevede la seguente denominazione aggiuntiva/sostitutiva della struttura ricettiva rientrante nella tipologia della casa per vacanze: "Ostello della gioventù / Youth hostel / Hostel: casa per vacanze se il gestore è un'associazione senza scopo di lucro con oggetto statutario la promozione del turismo giovanile o un ente pubblico".

Tale definizione, pur adeguata con riferimento ai 43 ostelli della gioventù nel Veneto gestiti da associazioni o da Comuni, risulta carente rispetto alle attuali dinamiche dell'offerta ricettiva del mercato europeo, perché impedisce l'utilizzo della denominazione di "ostello della gioventù" ad imprese con scopo di lucro. Pertanto, per un motivo di liberalizzazione dell'attività economica degli ostelli della gioventù e per una maggiore aderenza ai requisiti oggettivi dell'offerta turistica presente anche nel mercato europeo, si propone di riservare la denominazione di "ostello della gioventù" non solo in ragione del precedente criterio soggettivo, finalistico della qualifica di ente pubblico del soggetto gestore o dello scopo di promozione del turismo giovanile, e di consentire che tale struttura ricettiva possa essere gestita in forma imprenditoriale.

Inoltre, sempre con riferimento alla tipologia di offerta ricettiva degli ostelli, che prevalentemente si rivolge a clienti giovani, spesso di provenienza estera, che viaggiano spesso in gruppo o con scolaresche, si ritiene di consentire, solo per questa tipologia di offerta, per l'utilizzo dei letti a castello, purché siano soddisfatte tutte le sottoelencate prescrizioni, che si riassumono nella seguente tabella:

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