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L.R. Marche 01/08/1997, n. 47

Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 13/11/2001 n.23, del 20/01/2004 n. 1, del 23/10/2007 n. 14.
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[Premessa]


Art. 1 - (Finalità e programmazione degli interventi)

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 dello Statuto, promuove l'accrescimento della pratica sportiva e delle attività motorio - ricreative al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e di contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottimali.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione favorisce:

a) la diffusione e la promozione dello sport aperto alle generalità dei cittadini, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno;

b) la realizzazione di un sistema regionale di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo;

c) i rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, il CONI, le federazioni sportive, gli organi scolastici ed ogni altro organismo e istituzione che svolga attività sportiva e motorio - ricreativa;

d) la tutela sanitaria dell'attività sportiva;

e) lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;

f) la raccolta, l'aggiornamento, il monitoraggio e l'analisi di tutti i dati e le notizie riferiti allo sport;

g) la formazione degli operatori sportivi, per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta dei servizi e dell'attività sportiva e motorio - ricreativa, anche a tutela degli utenti.


Art. 2 - (Consulta regionale per lo sport)

1. È istituita la Consulta regionale per lo sport quale organismo di consultazione e proposta per la Giunta regionale in materia sportiva.

2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, che la presiede;

b) due consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;

c) due rappresentanti delle Province, designati dalla sezione regionale dell'UPI;

d) due rappresentanti dei Comuni, di cui uno dei Comuni montani, designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

e) quattro rappresentanti del CONI, di cui uno esperto in impiantistica sportiva;

f) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva designati congiuntamente dai competenti organismi regionali;

g) il sovrintendente regionale scolastico o suo delegato;

h) un rappresentante dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Urbino designato dall'Istituto stesso;

i) un rappresentante dell'organo regionale della federazione medico sportiva italiana, designato dallo stesso;

l) un rappresentante della Federazione regionale diplomato ISEF delle Marche.

3. La Consulta resta in carica per la stessa durata della legislatura regionale.

4. La Giunta regionale determina le modalità di funzionamento della Consulta. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito.

5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da personale appartenente al servizio regionale competente in materia di sport, caccia, pesca e tempo libero.


Art. 3 - (Contributi per l'impiantistica sportiva)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la Regione concorre al finanziamento per la ristrutturazione e la realizzazione di impianti e di attrezzature sportive e motorio - ricreative da parte degli enti locali, società sportive e loro strutture associative ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, dando priorità nell'ordine:

a) all'adeguamento degli impianti alle norme vigenti in materia e all'abbattimento delle barriere architettoniche;

b) al completamento, recupero e ristrutturazione degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature;

c) alla realizzazione di strutture e attrezzature sportive all'aperto;

d) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di

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Art. 1 - (Finalità e programmazione degli interventi)

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 dello Statuto, promuove l'accrescimento della pratica sportiva e delle attività motorio - ricreative al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e di contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottim

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Art. 2 - (Consulta regionale per lo sport)

1. È istituita la Consulta regionale per lo sport quale organismo di consultazione e proposta per la Giunta regionale in materia sportiva.

2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, che la presiede;

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Art. 3 - (Contributi per l'impiantistica sportiva)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la Regione concorre al finanziamento per la ristrutturazione e la realizzazione di impianti e di attrezzature sportive e motorio - ricreative da parte degli enti locali, società sportive e loro strutture associative ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, dando priorità nell'ordine:

a) all'adeguamento degli impianti alle norme vigenti in materia e all'abbattimento delle barriere architettoniche;

b) al completamento, recupero e ristrutturazione degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature;

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Art. 4 - (Vincolo di destinazione)

1. Sulle aree, gli impianti e le attrezzature di cui all'articolo 3 ammessi a contributo è costituito vincolo di destinazione:

a) per la durata del mutuo se realizzati o acquisiti con il finanziamento regionale in conto interessi;

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Art. 5 - (Fidejussione regionale)

1. I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 3 possono essere garantiti da fidejussione deliberata dalla Giunta regionale.

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Art. 6 - (Contributi per attività sportive e motorio-ricreative)

1. Per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio - ricreative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f) e g), la Regione concede contributi a favore di:

a) società sportive dilettantistiche che svolgono attività promozionali attraverso i centri di avviamento allo sport nel rispetto delle norme approvate dal Consiglio nazionale del CONI;

b) scuole elementari e di istruzione di primo e secondo grado che svolgono attività sportiva in orari extra scolastici, secondo i programmi del Ministero della pubblica istruzione riferiti in particolare ai giochi della gioventù ed ai campionati studenteschi e che consentano ai Comuni ed alle Province l'utilizzo, mediante apposita convenzione, degli edifici e delle attrezzature scolastiche per le finalità di cui all'ar

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Art. 7 - (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio-ricreative e di relativa autorizzazione)

N1 "1. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 bis determina, sulla base della consulenza tecnica del CONI, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di forma fisica e sportive in genere non disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI."N4

2. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi

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"Art. 7 bis - (Regolamento di attuazione)

N1 1. Il regolamento di attuazione prev

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"Art. 7 ter - (Sanzioni e vigilanza)

N1 1. Chiunque gestisca un impianto d

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Art. 8 - (Attività riformativa)

1. La Giunta regionale, anche in collaborazione con il CONI, provvede alla raccolta e all'aggiornamen

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Art. 9 - (Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 6 è autorizzata, per l'anno 1997, la complessiva spesa di lire 1.650.000.000.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3 è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 800 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e termine nell'anno 2016 recante, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 una spesa complessiva di lire 16.000 milioni, con attivazione di investimento per circa 13.500 milioni.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) per gli interventi previsti dal comma 1 mediante utilizzo delle risorse risultanti dall'abrogazione della l.r. 31 maggio 1980, n. 46, stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 1996 a carico dei capitoli 4122101, 4122102 e 4122103 dello stato di previsione della spesa;

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Art. 10 - (Norme transitorie)

1. Per l'anno 1997 sono confermati i tempi, i criteri e le modalità previsti dalla l.r. 31 mag

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Art. 11 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le l.r. 31 maggio 1980, n. 46; 22 aprile 1988, n. 13, e 17 luglio

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