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L. R. Calabria 10/02/1997, n. 4

Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (articolo 12, legge 24 febbraio 1992, n. 225).
Con le modifiche introdotte da:- L.R. 15/11/2012, n. 57
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[Premessa]



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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - Finalità della legge

1. La Regione Calabria, in armonia con quanto previsto dall'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992,

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Art. 2 - Classificazione degli eventi calamitosi e ambiti di competenza

1. Gli eventi, sia naturali che antropici, ai fini dell'attività di protezione civile si distinguono in:

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Art. 3 - Attività e compiti di protezione civile

1. Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli aventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, che possono inge

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Art. 4 - Solidarietà ed assistenza interregionale

1. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni coordinando il proprio intervento con quell

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Art. 5 - Volontariato

1. La Regione Calabria riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, la funzione del Volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea d

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“Art. 6 - Attività di formazione, informazione e preparazione all’emergenza

N1 1. La Regione promuove ed organizza una permanente attività di formazione, informazione e preparazione all’emergenza al fine di aumentare il livello di conoscenza della popolazione relativamente ai rischi naturali ed antropici con particolare riferimento a quelli presenti sul territorio regionale. Le attività di cui al presente articolo sono rese allo scopo di favorire adeguate azioni per la limitazione dei danni a cose e persone in seguito al manifestarsi di un ev

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TITOLO II - ORGANI REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE
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Art. 7 - Organi consultivi e di coordinamento

1. Per assicurare un più efficace esercizio delle funzioni di coordinamento delle attivit&agra

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Art. 8 - Comitato Regionale di Protezione Civile

1. Il Comitato Regionale di Protezione Civile è organo consultivo permanente della Regione per assicurare la compatibilità ed il coordinamento delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle competenze degli altri Enti, Amministrazioni ed Organismi operanti nella specifica materia. II Comitato è così composto:

a) Presidente della Giunta regionale, o Assessore delegato che lo presiede;

b) Dirigente del Dipartimento della Presidenza (per la Protezione Civile);

c) Dirigente del Dipartimento LL.PP;

d) Commissario di Governo o Suo delegato;

e) Prefetti delle Province Calabresi o Loro delegati;

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Art. 9 - Comitato Tecnico-Scientifico per la Protezione Civile

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico per la protezione civile è organo consultivo.

2. Il Comitato fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e di ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati disponibili e alla valutazione dei rischi connessi ai diversi eventi calamitosi, formula proposte sugli interventi più efficaci, provvede all'esame di ogni altra questione inerente alle attività che la legge ad esso rimette.

3. Il Comitato partecipa, anche con propri autonomi contributi, all'elaborazione e all'aggiornamento del programma regionale di prevenzione e previsione nonché del piano regionale per le e

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Art. 10 - Comitato Operativo Regionale per le emergenze

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di Protezione Civile di competenza della Regione in situazioni di emergenza, si avvale del Comitato Operativo Regionale per le emergenze.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato, ed è composto da un rappresentante dei seguenti Dipartimenti, o se delegato, da altro dirigente appartenente alla stessa Area funzionale con sede nella Provincia ove si verifica l'emergenza:

a) Dipartimento LL.PP.;

b) Dipartimento Presidenza (per la Protezione Civile);

c) Dipartimento Urbanistica Ambiente e Trasporti;

d) Dipartimento Industria Commercio ed Artigianato;

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Art. 11 - Sale Operative Regionali e provinciali

1. È istituita, presso gli uffici regionali della Protezione Civile, la "Sala Operativa Regionale" quale sede tecnica di coordinamento e controllo, ai fini dell'attività di Protezione Civile di competenza della Regione. La Sala Operativa è posta alle dirette dipendenze del Dirigente incaricato di Protezione Civile ed è presieduta nell'arco delle 24 ore.

2. Sono istituite, invece, presso le strutture regionali di Protezione Civile, le Sale Operative Provinciali quali sedi tecniche di raccolta notizie, comando, coordinamento, com

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TITOLO III - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ REGIONALE
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Art. 12 - Programma regionale di previsione e prevenzione

1. La Regione, al fine di realizzare le proprie competenze istituzionali nelle attività previste dai commi 2 e 3 del precedente articolo 3, elabora programmi di previsione e di prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 225/92. I programmi regionali di previsione disciplinano in particolare:

a) l'installazione, la rilevazione, la raccolta, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati riguardanti il territorio regionale, rilevanti ai fini dell'elaborazione e dell'individuazione di rischi e della previsione degli eventi calamitosi; si deve tenere conto, a tal fine, dei dati conoscitivi del territorio, di quelli probabilistici d'accadimento per mezzo delle banche dati e degli eventi storici;

b) la previsione di studi e ricerche sui fenomeni potenzialmente produttivi d'eventi calamitosi e sulle relative cause, con l'individuazione delle situazioni di rischio e di pericolo esistenti;

c) l

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Art. 13 - Piani di emergenza

1. La Regione, in armonia con i programmi nazionali di soccorso di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede all'elaborazione dei piani di emergenza nei settori di competenza per fronteggiare, con la massima tempestività ed efficienza, gli eventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, nonché per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza di organi statali in relazione agli eventi di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo.

2. I piani regionali d'emergenza devono provvedere all'individuazione ed all'organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, nonché ad ogni altra iniziativa necessaria per interventi di protezione civile, compresi quelli di supporto agli Enti Locali, assicurando la compatibilità ed il coordinamento dei piani stessi con quelli provinciali elaborati dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 14 della legge n: 225/92.

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Art. 14 - Piani annuali di attuazione

1. I programmi regionali di previsione e prevenzione ed i piani di emergenza di cui ai precedenti articoli 12 e 13 si attuano mediante piani annuali, su proposta della struttura r

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Art. 15 - Modalità di predisposizione del piano annuale di attuazione

1. La Giunta regionale, sulla base dei programmi regionali di previsione, prevenzione e sui piani di emergenza, di cui ai preceden

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Art. 16 - Prescrizioni per la pianificazione territoriale

1. I programmi di previsione, anche se limitati a singole zone del territorio regionale, possono contenere prescrizioni e limiti in ordine all'espletamento dell'attivit&

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Art. 17 - Interventi pubblici prioritari

1. I risultati degli studi e delle indagini rivolte all'elaborazione delle mappe dei rischi in base all'accertamento del grado di pericolosità, di vulnerabilità e d'esposizione dei siti e delle edificazioni nonch&

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TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OPERATIVE REGIONALI
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Art. 18 - Il Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, assicura, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, la direzione unitaria delle attività di Protezione Civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle altre componenti d

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Art. 19 - Struttura per la Protezione Civile: Autonomia e organizzazione

1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti in materia di Protezione Civile previsti dalla presente legge, si avvale della Struttura della Protezione Civile.

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Art. 20 - Competenze del Servizio di Protezione Civile

1. Il Servizio di «Protezione Civile» svolge, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, tramite i Servizi provinciali, le attività di studio, elaborazione, proposizione, indagini e vigilanza necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, la preordinata ed efficiente organizzazione della Regione finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza, la direzione unitaria degli interventi e la massima efficacia e tempestività degli stessi per la custodia della pubblica e privata incolumità nonché dei beni e dell'ambiente naturale. Al Servizio spetta in particolare il compito di raccordo e coordinamento delle suddette attività. Cura altresì la sorveglianza sulle aree di programma di loro competenza in stretta collaborazione sia con il Comitato tecnico sia con il Comitato istituzionale stabiliti dagli articoli 6 e 4 della legge regionale n. 35/96.

2. Oltre ai compiti che svolgono le Sale Operative, in particolare spettano ai Servizi Provinciali di Protezione Civile:

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Art. 21 - Dotazione di personale

1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, sentite le indicazioni del dirigente sulla quantificazione dell'autonoma dotazione organica della propria struttura in base alla verifica delle necessità derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché per un'efficiente ed ottimale attività gestionale, tecnica ed amministrativa, fermi restando gli adempimenti connesso all'attuazione del precedente articolo 19, in via provvisoria e non oltre il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le strutture centrali e periferiche

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Art. 22 - Partecipazione delle altre strutture organizzative regionali alle attività di Protezione Civile

1. Le strutture organizzative regionali che svolgono competenze attinenti alle attività di Protezione Civile e, in particolare, quelle specificate al comma uno dell'articolo 25 della presente legge, devono operare in stretto collegamento con il Servizio di «Protezione Civile» e sono tenute a trasmettere sistematicamente le notizie relative alle attività di propria competenza.

2. Il Servizio «Protezione

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Art. 23 - Convenzioni

1. La Regione, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 225/92, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico-scientifico attinenti a ricerche, indagini e studi interessanti le attività prev

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Art. 24 - Piccoli interventi a carattere preventivo

1. Al fine di evitare il concretizzarsi di condizioni riconosciute di pericolo incombente e imminente, in connessione a situazioni di dissesto idrogeologico o ad altre cause na

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TITOLO V - COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE
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Art. 25 - Accertamento situazione di emergenza

1. Al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco ne informa immediatamente il Servizio di Protezione Civile regionale territorialmente competente, che provvede ad informare il Presidente della Giunta regionale tramite il Servizio «Protezione Civile&raqu

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Art. 26 - Attivazione delle procedure di emergenza

1. Sulla base delle risultanze degli accertamenti e dei sopralluoghi di cui al precedente articolo 25, il Dirigente della Protezione Civile provvede ad informare immediatamente il Presidente della Giunta regionale, fornendo le valutazioni tecniche in ordine all'evento segnalato e suggerendo le più idon

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Art. 27 - Rilevazioni sistematiche dei danni

1. Nei casi di eventi calamitosi di notevole ampiezza e intensità, il Servizio per la Protezione Civile, tramite le sue strutture decentrate presenti nelle zone dove si verifica l'emergenza assicura il coordinamento e la direzione tecnica unitaria delle iniziative volte alla rilevazione ed alla valutazione sistematica dei danni intervenuti a livello comunale con particolare riferimento ai seguenti settori:

a) opere, beni e servizi pubblici di competenza statale, regionale o degli Enti locali;

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TITOLO VI - FORME DI CONCORSO ALLE ATTIVITÀ REGIONALI
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Art. 28 - Concorso delle Province

1. Le Province concorrono all'organizzazione e realizzazione delle attività di Protezione Civile di competenza della Regione nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Per tali finalità le Province assicurano il svolgimento dei seguenti compiti:

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Art. 29 - Concorso dei Comuni

1. La Regione promuove il concorso dei Comuni alla realizzazione delle attività di Protezione Civile di propria competenza favorendo, anche mediante la stipula di convenzioni, lo svolgimento dei seguenti compiti:

a

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Art. 30 - Concorso delle Comunità Montane

1. Le Comunità Montane concorrono all'organizzazione e realizzazione delle attività di

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Art. 31 - Concorso delle Unità Locali Socio-Sanitarie

1. Le strutture del Servizio Sanitario regionale concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile della Regione, nel ris

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Art. 32 - Concorso del Corpo Forestale dello Stato e dei VVFF

1. Le strutture del Corpo Forestale dei VVFF dello Stato operanti nel territorio regionale, concorron

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Art. 33 - Concorso degli Enti regionali

1. Le strutture degli Enti e della Aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione delle attività regionali di protezione civile assicurando, in via prioritaria la partecipazione di propri dipendenti e la propria disponibilità di adeguate attrezzature e mezzi, nel rispetto degli impegni assunti in base ad

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TITOLO VII - FINANZIAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE
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Art. 34 - Fondo regionale per la Protezione Civile

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi e dalle iniziative in materia di Protezione

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Art. 35 - Partecipazione al fondo e alle altre iniziative di Protezione Civile

1. All'alimentazione ordinaria del fondo possono contribuire le somme derivanti da eventuali partecipazioni di Enti Locali o di altri enti pubblici.

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Art. 37 - Gestione straordinaria

1. In caso di intervento urgente, a verificarsi di calamità naturali o di incombenti situazioni di pericolo, ove non si tratti di emergenze di particolare rilevanza, il Presidente della Giunta regionale, sentito i Dirigente della Struttura, in accordo su richiesta delle Amministrazioni locali interessate, con proprio decreto immediatamente eseguibile, dispone anche in pi&

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Art. 38 - Affidamento beni a titolo gratuito

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento motivato, su proposta del Comitato Regionale per la

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Art. 39 - Contratti urgenti

1. Sono considerati urgenti, agli effetti delle modalità di acquisizione dei beni e servizi ai sensi dell'articolo

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21137 869468
Art. 40 - Apertura di credito

1. Al fine di consentire l'adozione immediata degli interventi più urgenti sulla base della diretta constatazione, sul luogo, delle reali condizi

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21137 869469
TITOLO VIII - NORME FINALI
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21137 869470
Art. 41 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

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21137 869471
Art. 42 - Urgenza

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