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L. R. Sardegna 06/04/1989, n. 13

Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
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Art. 1 - Ambito di applicazione della presente legge

1. Le norme della presente legge trovano applicazione relativamente a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso od il contributo dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni; a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica; alle case parcheggio ed ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie standards abitative adeguate.

2. Gli en

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TITOLO I - GRADUATORIE PERMANENTI DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
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Art. 2 - Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

1. Per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza europea e, nei limiti del 10 per cento degli alloggi disponibili, a cittadini di Stato extra- comunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, residenti da almeno cinque anni nel comune interessato; N7

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. É considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978 n. 392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone,

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Art. 3 - Integrazione regionale dei requisiti e delle condizioni attributive di punteggio

1. Oltre a quelli previsti nel precedente articolo 2, l'Amministrazione regionale può stabilire ulteriori requisiti e condizioni attributive di punteg

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Art. 4 - Bandi generali di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune.

2. Il concorso viene indetto per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali secondo quanto previsto dall'Amministrazione regionale con i provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi. In sede di prima applicazione della presente legge i bandi sono emanati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

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Art. 5 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve specificare:

a) l'ambito comunale o sovracomunale di riferimento;

b) i

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Art. 6 - Contenuto e presentazione delle domande

1. Le domande, redatte su apposito modulo, debbono essere indirizzate al sindaco del Comune che ha indetto il bando entro il termine stabilito nel bando stesso. Nel caso di bando che riguardi diversi Comuni la domanda può essere indirizzata ad uno qualunque dei Comuni interessati.

2. Le domande debbono indicare:

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Art. 7 - Istruttoria delle domande

1. All'istruttoria delle domande provvede il Comune servendosi delle strutture dello IACP competente per territorio. L'istruttoria verificherà la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda nonché l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine dovranno essere richieste agli

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Art. 8 - Commissione per la formazione della graduatoria

1. La graduatoria di assegnazione è formata da una commissione comunale che dura in carica 5 anni ed è nominata con deliberazione del consiglio comunale.

2. La commissione è così composta:

a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo ed anche onorario, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale civile o amministrativo competente per territorio;

b) da cinque consiglieri comunali eletti dal consiglio con voto limitato a tre preferenze;

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Art. 9 - Punteggi da attribuire alle domande

1. Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

2. Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate, a norma del successivo articolo 13, particolari sub - graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

3. I punteggi sono così attribuiti:

a) Condizioni soggettive (8 punti)

a. 1) reddito pro - capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni:

- non superiore a lire 1.500.000 annue per persona: punti 2;

- non superiore a lire 2.500.000 annue per persona: punti 1.

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Art. 10 - Formazione delle graduatorie

1. La commissione di cui al precedente articolo 8, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti di cui al terzo comma del precedente articolo 7, formula la graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria viene pubblicata ed esposta per 30 giorni nell'albo del Comune e presso lo IACP di cui al precedente comma, completa di tutti i dati relativi al punteggi

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Art. 11 - Accertamento dei requisiti

1. In caso di incompletezza o di dubbia attendibilità dei dati relativi al possesso da parte dei concorrenti dei prescritti requisiti di reddito, le commissioni preposte dalla formazione delle graduatorie genera

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Art. 12 - Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dai successivi commi.

2. All'aggiornamento delle graduatorie viene provveduto - per le assegnazioni di tutte le abitazioni che do

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Art. 13 - Stralcio della graduatoria generale di sub - graduatorie per categorie prioritarie di concorrenti

1. Gli appartenenti alle particolari categorie di concorrenti individuate ai punti a. 3) e a. 4) del precedente articolo 9, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono rispettivamente collocati d'ufficio in distinte sub - graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'indivi

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Art. 14 - Riserve di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

1. Sino al 25 per cento degli alloggi da assegnare in ciascun ambito territoriale può essere riservato dall'Amministrazione regionale, anche su proposta dei Comuni localizzatari, per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate es

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TITOLO II - COMPETENZA E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
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Art. 15 - Verifica dei requisiti e dei punteggi di graduatoria prima dell'assegnazione

1. Per il conseguimento in assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, gli aventi titolo sulla base del precedente articolo 2 sono tenuti a presentare al Comune nel cui ambito sono localizzati gli alloggi da assegnare, entro il perentorio termine di 40 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta comunale, la documentazione ufficiale atta a comprovare la veridicità e la permanenza dei requisiti e delle condizioni di priorità a suo tempo dichiarati in domanda ai f

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Art. 16 - Individuazione degli assegnatari

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è effettuata con provvedimento del sindaco del Comune localizzatario degli alloggi secondo l'ordine della competente graduatoria definitiva, nel rispetto delle riserve parti

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Art. 17 - Standards degli alloggi di assegnazione

1. Gli alloggi sono assegnati in corrispondenza della composizione numerica dei nuclei familiari degli assegnatari, evitando eccedenze superficiarie ri

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Art. 18 - Scelta e consegna degli alloggi

1. Il sindaco comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio, presso la sede dell'ente gestore.

2. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria po

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Art. 19 - Subentro nella domanda e nell'assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella posizione di graduatorie e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia. N6

2. Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri compo

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TITOLO III - ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
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Art. 20 - Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di

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Art. 21 - Decadenza dall'assegnazione

1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

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Art. 22 - Morosità nel pagamento del canone Risoluzione del contratto

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma d

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Art. 23 - Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l’assegnazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), fino ad un massimo di euro 40.775. Tale importo è adeguato ai sensi dell’articolo 3, comma primo, lettera o), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), come modificato dall’articolo 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l’edilizia). In mancanza di tale adeguamento è riservata alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, la facoltà di rideterminare il limite di reddito, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall’ISTAT, intervenute successivamente alla data del precedente adeguamento. In

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Art. 24 - Occupazione e cessioni illegali degli alloggi

1. Il legale rappresentante dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

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TITOLO IV - NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
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Art. 25 - Programmazione della mobilità

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sotto utilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, i Comuni localizzatari degli alloggi promuovono la predisposizioni - d'intesa con i competenti enti gestori e le organizzazioni si

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Art. 26 - Domande e criteri di mobilità

1. L'insieme delle domande presentate ai competenti enti gestori - alle scadenze prefissate e col corredo delle motivazioni della richiesta, nonché dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare - per conseguire il cambio dell'alloggio, viene valutato dalla commissio

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Art. 27 - Commissione per la mobilità

1. In ogni Comune localizzatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali si presenta l'esigenza della mobilità, è istituita una commissione composta:

- dal sindaco, o da un suo delegato, con

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Art. 28 - Norme per la gestione della mobilità

1. Nell'attuazione del programma di mobilità il Comune o l'ente gestore debbono favorire la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative.

2. In sede di prima applicazione della presente normativa viene data priorità all'accoglimento delle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso l'uti

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TITOLO V - NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI
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Art. 29 - Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo opportunamente integrati da apposito regolamento soggetto all'approvazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, da elaborarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a cura delle organizzazioni sindacali dell'utenza, perseguendo per quanto possibile indiri

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Art. 30 - Alloggi in amministrazione condominiale

1. È fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio,

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TITOLO VI - NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI ERP
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Art. 31 - Definizione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 2 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 25 della legge 8 luglio

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Art. 32 - Modalità di determinazione del canone

1. Per la quantificazione del canone sociale degli alloggi di cui alla presente legge gli enti gestori debbono considerare il reddito complessivo rifer

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Art. 33 - Caratteri oggettivi

1. Il canone di locazione, viene determinato tenendo conto dei caratteri oggettivi dell'alloggio e dei coefficienti ad essi relativi espressi dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto appresso disposto:

a) per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo 13; il coefficiente di cui al primo comma, lettera e), del citato articolo 13 relativo all'area di godimento esclusivo, è applicabile ad una superficie massima non superiore a quella totale dell'alloggio di

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Art. 34 - Determinazione del canone di locazione

1. Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio, gli enti gestori applicano il disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

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Art. 35 - Calcolo del canone di locazione

1. In diretto rapporto all'ammontare del reddito complessivo dei nuclei familiari degli assegnatari interessati, abbattuto ulteriormente di un milione per ogni componente il nucleo familiare non percettore di reddito, rispetto a quanto già previsto dall'articolo 21 della legge n. 457 del 1978, fatta eccezione per i redditi di cui al successivo punto 1) il canone di locazione determinato ai sensi degli articoli precedenti è ridotto secondo le modalità seguenti:

1) lire 7.500 mensili per gli assegnatari iscritti alle liste ordinarie di collocamento il cui nucleo familiar

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Art. 36 - Aggiornamento del canone di locazione

1. Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'articolo 31 e seguenti è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal CER.

2. Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata

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Art. 37 - Collocazione nelle fasce di reddito

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente articolo 35 sulla base dei documentati accertamenti effettuati in sede di

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Art. 38 - Accertamento periodico del reddito

1. Gli enti gestori aggiornano annualmente la situazione reddituale degli assegnatari procedendo all'acquisizione d'ufficio della documentazione mediante consultazione diretta delle banche dati dell'anagrafe tr

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18818 9430803
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 39 - Gradualità dell'applicazione dei nuovi canoni di locazione modalità di provvisoria collocazione degli assegnatari nelle nuove fasce di reddito

1. In sede di prima applicazione, la collocazione dei precedenti assegnatari nelle competenti fasce di reddito ha effetto ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, con decorrenza dal secondo mese dall'entrata in vigore della presente legge, con abbattimento del canone stesso, limitatamente ai soli assegnatari delle fasce reddituali di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo 35 in misura pari:

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18818 9430805
Art. 40 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 24, per tutti gli alloggi di cui all'articolo 1 della presente legge che alla data del 31 dicembre 2020 N5 rivedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'articolo 8, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge.

2. La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata:

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Art. 41 - Interventi sostitutivi

1. In tutti casi in cui ai sensi della presente legge ovvero dei programmi regionali di localizzazione siano previsti termini di scadenza per l'adozion

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Art. 42 - Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 sarà istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di lire 10.000.000: "Finanziamenti ai Comuni per il funzionamento delle commissioni incaricate dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica" (art. 8 della

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