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Deliberaz. G.R. Liguria 06/03/2015, n. 222

Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. D) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 28/12/2017, n. 1188

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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


RICHIAMATE:

− la legge regionale 9/04/2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”, che, all’articolo 30, comma 1, lettera d), prevede che la Giunta Regionale – sentita la competente Commissione Consiliare – definisca con apposite linee guida gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia;

− la richiesta di parere al Consiglio Regionale su bozza di deliberazion

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato A - Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in attuazione dell’art. 30, comma 1, lett. d) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6


Premessa

La legge regionale del 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani” , (di seguito denominata “legge regionale”) è finalizzata al perseguimento del benessere e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società.

La legge regionale si propone, tra gli altri obiettivi:

- il sostegno della famiglia mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata di servizi socio-educativi, nonché dallo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto tra le famiglie stesse;

- la diversificazione dell’offerta dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, al fine di raggiungere una più ampia utenza, attraverso una maggiore flessibilità degli stessi e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali;

- l’individuazione di un sistema di regole trasparenti ed esplicite quale riferimento univoco per tutti i soggetti – pubblici e privati – interessati a sviluppare e gestire servizi per la prima infanzia, anche in integrazione e raccordo con le articolazioni territoriali del MIUR per quanto attiene le “sezioni primavera”.



TIPOLOGIE DI SERVIZI


1. Nido d’infanzia e sezioni primavera


1.1. Nido d’infanzia

Il nido d’infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e trentasei mesi che concorre - insieme alla famiglia - alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.

I nidi d’infanzia hanno un’apertura di norma di otto ore (e comunque non superiore a 11 ore) e non sono aperti in orari serali e/o notturni, garantiscono la mensa e il riposo e pertanto comportano un’organizzazione complessa.

I soggetti titolari/gestori dei nidi d’infanzia sono tenuti a collaborare con i coordinatori pedagogici distrettuali per assicurare il raccordo con il Sistema Educativo Integrato di cui all’articolo 12 della legge regionale.

Fermo restando tutti i requisiti generali, i nidi d’infanzia possono presentare alcune particolari connotazioni, come di seguito specificato:

- nido d’infanzia a tempo parziale: si differenzia esclusivamente per quanto riguarda l’orario di apertura che è inferiore alle otto ore;

- micronido d’infanzia: si differenzia esclusivamente perché accoglie un numero di bambini non superiore a 18;

- nido d’infanzia aziendale/interaziendale: si differenzia esclusivamente in quanto destinato prioritariamente alla cura e all’accoglienza dei figli del personale di una o più aziende/enti e parzialmente aperto anche al territorio.

Nei nidi d’infanzia deve essere garantita la figura di un coordinatore pedagogico di servizio, di cui al punto 2.4, con responsabilità pedagogiche e organizzative, al fine di assicurare la continuità nella programmazione educativa, la qualità degli interventi e il raccordo con il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario di cui al punto 2.6, nell’ambito del sopra citato Sistema Educativo Integrato.

Il coordinatore pedagogico di servizio deve garantire lo svolgimento delle sue funzioni in base alla capacità ricettiva del nido d’infanzia - risultante dall’autorizzazione al funzionamento - secondo le seguenti indicazioni:

1. per i micronidi fino a 18 posti: almeno sessanta ore annue

2. per i nidi da 19 a 36 posti: almeno centoventi ore annue

3. per i nidi con un numero di posti uguale o superiore a 37: almeno 150 ore annue

Le ore di coordinamento pedagogico sopra indicate costituiscono requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento.


1.2. Le sezioni primavera

I servizi denominati “Sezioni Primavera” di cui alla l.r. 18/2009, attuati e gestiti nell’ambito delle scuole dell’infanzia e ai quali possono accedere bambine/i dai 24 ai 36 mesi, sono disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sentito il Tavolo Tecnico Interistituzionale previsto dalla normativa vigente nel quale sono rappresentati tutti i soggetti coinvolti, compresi i rappresentanti della struttura regionale competente in materia di servizi socio educativi per la prima infanzia.

In considerazione della fascia d’età dei bambini ospitati nelle sezioni primavera che coincide con l’età dei bambini “grandi” dei nidi d’infanzia, è indispensabile favorire il raccordo tra i dirigenti scolastici afferenti al sistema nazionale di istruzione e i coordinatori pedagogici distrettuali di cui all’articolo 12 della legge regionale, al fine di garantire la condivisione delle dimensioni della qualità nell’offerta pedagogica compresa la formazione professionale del personale educativo.


1.3 Servizi integrativi

La legge regionale definisce le tipologie di servizi integrativi e prevede che essi possano essere organizzati secondo criteri di flessibilità al fine di integrare e ampliare l’offerta educativa.

All’interno dei servizi integrativi non è consentita la somministrazione di pasti. In tali servizi può essere prevista la merenda, nel rispetto della normativa in materia di igiene degli alimenti, sia in ragione del numero di ore di apertura che per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.

Deve essere prevista la figura del coordinatore pedagogico di servizio, in misura non inferiore a tre ore mensili, con responsabilità pedagogiche e organizzative, al fine di assicurare la continuità nella programmazione educativa, la qualità degli interventi e il raccordo con il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario, nell’ambito del Sistema Educativo Integrato di cui all’articolo 12 della legge regionale.

I soggetti titolari/gestori dei servizi integrativi sono tenuti a collaborare con i coordinatori pedagogici distrettuali per assicurare il raccordo con il suddetto Sistema Educativo Integrato.

I servizi integrativi si distinguono in due tipologie:

a) Centro bambini-genitori

I centri per bambini e genitori hanno come peculiarità quella di prevedere l’accoglienza, in spazi opportunamente attrezzati e organizzati, di bambini di età fino ai trentasei mesi, insieme ai loro genitori o altri adulti accompagnatori, al fine di offrire occasioni di gioco, di ascolto, di interazione e socializzazione, favorendo la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori.

b) Centro bambine-bambini

Si tratta della tipologia di servizio che ospita bambini di età compresa tra i sedici e i trentasei mesi, consente tempi di frequenza più ridotti, è privo del servizio mensa e di locali specifici per il sonno.

Il centro è caratterizzato da finalità di socializzazione tra bambine e bambini, attraverso attività ludiche.


1.4 Servizi domiciliari

I servizi domiciliari offrono un aiuto innovativo e flessibile nei confronti delle differenti esigenze delle famiglie, accogliendo i bambini in ambienti domestici adeguati, sicuri e attrezzati al gioco e alla vita di relazione degli stessi. A tali servizi, in considerazione della loro peculiarità, il coordinamento pedagogico del distretto sociosanitario deve garantire un supporto e sostegno costante e devono essere collegati alla rete del più ampio Sistema Educativo Integrato. I servizi domiciliari si articolano nelle seguenti tipologie:

a) Educatrice/educatore domiciliare

Trattasi di servizio di accoglienza per un numero massimo di quattro bambini per educatrice/educatore, sino a un massimo di due educatrici/educatori per otto bambini, da realizzarsi all’interno del domicilio dell’educatore o di una delle famiglie interessate o presso locali in disponibilità dell’educatore o delle famiglie o messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni del Terzo Settore, purché mantengano la connotazione di “ambiente domestico”.

Al fine di tutelare maggiormente la sicurezza dei bambini/e e consentire un confronto e un sostegno reciproco tra educatrici/educatori, si suggerisce la compresenza di due moduli educativi con complessivi otto bambini.

b) Genitore accogliente

È un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da un genitore con figli in età da zero a trentasei mesi, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, un numero massimo di quattro bambini di età compresa tra i tre mesi e i trentasei mesi, inclusi i propri figli.


1.5 Servizi sperimentali

La Regione, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale, promuove progetti sperimentali necessari alla innovazione della filiera dei servizi o autorizza con deliberazione di Giunta Regionale progetti proposti da Enti locali o soggetti del Terzo Settore a seguito di parere positivo del coordinamento pedagogico regionale.


1.6 Spazi ricreativi occasionali

Per spazi ricreativi occasionali si intendono spazi aperti per un massimo di otto ore giornaliere (con esclusione di fasce orarie serali e/o notturne) e per un tempo non superiore a una settimana adeguatamente attrezzati per accogliere bambine/bambini da 16 a 36 mesi. Tali spazi estemporanei possono essere allestiti in occasione di convegni, fiere, manifestazioni locali ecc. per consentirne la partecipazione ai familiari dei bambini. I bambini e le bambine potranno essere affidati a personale qualificato (animatore, educatore, insegnante) in rapporto medio 1:8. Il personale che si occupa dei bambini deve avere un registro con i dati dei bambini e dei familiari di riferimento, in modo tale da poter essere rintracciati in ogni momento e per qualsiasi necessità. Ai bambini affidati non deve essere somministrato cibo o bevande da parte degli operatori, che si accorderanno con gli adulti di riferimento per la somministrazione del pasto. Gli spazi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionali ed estemporanei con altri bambini, sotto la guida di animatori, educatori e insegnanti in ambienti adeguati, che non prevedono alcuna continuità nell’accoglienza e che devono essere privi di offerte di natura commerciale e pubblicitaria.

Gli spazi ricreativi occasionali - non avendo carattere di continuità - non si configurano come servizi socio educativi per la prima infanzia né come strutture permanenti.

Il soggetto che organizza l’evento deve comunicare preventivamente, almeno quindici giorni prima dell’evento stesso, al coordinatore pedagogico del distretto territorialmente competente, le modalità organizzative e ricevere un parere favorevole dallo stesso.



NORME COMUNI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA


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Allegato B - Procedimento per l’accreditamento

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato C - Prototipo di domanda

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1693947 4513947
Allegato D - Specifiche sulla figura del coordinatore pedagogico

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1693947 4513948
Allegato E - Conto consuntivo di gestione del servizio dell’anno precedente a quello di formulazione della domanda di accreditamento

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato F - Indicazioni sulla predisposizione del progetto organizzativo, gestionale e educativo

1) Progetto organizzativo

Per progetto organizzativo si intende un documento comprensivo almeno delle seguenti parti:

- Progetto degli ambienti e degli spazi, nella forma di planimetria quotata in scala non superiore a 1:100, con descrizione degli ambiti funzionali (sezioni con relativi servizi, laboratori, spazi di relazione e connessione e spazi di uso comune, spazi per gli adulti e servizi generali, spazi esterni), della destinazione di uso dei diversi spazi anche attraverso la rappresentazione sulla pianta degli arredi.

- Piano organizzativo del servizio relativamente

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