Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. 21/05/2012, n. 8014
Sent. C. Cass. 21/05/2012, n. 8014
edilizia e immobili - Appalti di lavori privati - Redazione di un progetto edilizio - Obblighi del professionista - Conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuazione della corretta procedura amministrativa - Configurabilità - Errori nella scelta del titolo autorizzativo occorrente - Responsabilità del progettista - Sussistenza - Accordo illecito tra le parti per realizzare un abuso edilizio e apposizione di firma del committente sul progetto - Rilevanza ai fini della responsabilità professionale - Esclusione - FondamentoIn tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve assicurare, la conformità del med |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato il 23.12.1998, Cinzia Mallozzi conveniva in giudizio, innanzi alla ex Pretura di Roma L'arch. Sambati Mauro per sentire dichiarare la risoluzione del contratto con lui concluso e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento all'incarico professionale conferitogli per la ristrutturazione dell'immobile sito in Roma, Via del Pigneto n. 192. Assumeva che le opere eseguite sotto la direzione del convenuto erano state sottoposte a sequestro per mancanza di concessione edilizia e di aver appreso, in occasione del giudizio penale a suo carico, che i progetti redatti dal convenuto non corrispondevano alle opere in corso per cui era stata costretta a demolire quelle realizzate e ad eseguire le |
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MOTIVI DELLA DECISIONELa Mallozzi deduce: 1) violazione o falsa applicazione degli artt.1218 e 2226 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, l'oggetto del contratto concluso col Sambati era da ritenersi lecito, dovendosi ritenere illecite solo le relative modalità esecutive, configuranti obbligazioni del prestatore d'opera, del cui inadempimento doveva rispondere esclusivamente il Sambati in quanto il vizio dell'opera, consistente nella qualificazione giuridica dell'intervento edilizio come manutenzione straordinaria, anziché come ristrutturazione, non era facilmente riconoscibile da essa committente e, in secondo luogo, perché la firma in calce alla domanda di autorizzazione, a nome "Cinzia Mallozzi", era apocrifa; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c., comma 2 in punto di regolamento delle spese nei confronti della Fondiaria -SAI s.p.a.; erroneamente tali spese erano state poste a carico della Mallozzi, pur non avendo la stessa proposto domande nei confronti di detta compagnia assicuratrice in relazione al rapporto di garanzia tra questa ed il Sambati. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Con l'atto di appello la Mallozzi lamentava, fra l'altro, che il Tribunale avesse escluso l'inadempimento dell'Arch. Sambati, consistente nell'avere questi rappresentato in progetto l'opera da eseguire in modo difforme dall' |
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P.Q.M.La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso ste |
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16/05/2022
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