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L. 07/04/2011, n. 39

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
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Art. 1 - Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in

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Art. 2 - Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo

1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio) - 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a)».

2. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Documento di economia e finanza) - 1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni

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Art. 3 - Disposizioni in materia di stabilità finanziaria

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 4 - Controllo sulla finanza pubblica

1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196R, sono apportate le seguent

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Art. 5 - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa

1. L'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa) - 1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di tr

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Art. 6 - Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Relazione generale sulla situazione economica del Paese). - 1. Il Ministro dell'economia e delle

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Art. 7 - Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis»;

3) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica",» sono soppresse, e le parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del DEF»;

4) al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis»;

c) all'articolo 11:

1) al comma 1, secondo periodo, le p

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Art. 8 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazz

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