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Deliberaz. G.P. Trento 18/04/2024, n. 517

Introduzione dell'autorizzazione per l'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 a seguito dell'aggiornamento delle zone sismiche della Provincia di Trento - conseguenti disposizioni organizzative - cessazione di efficacia della Deliberazione 30/05/2008, n. 1351.
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Testo del provvedimento

 

Il relatore comunica quanto segue.

In tema di normativa tecnica per l’edilizia si applicano le disposizioni della Parte II (articoli da 52 a 82) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (già contenuta, in precedenza, nella leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 3 febbraio 1974, n. 64).

La Provincia autonoma di Trento, in virtù dell’articolo 16 del dpr 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), esercita potestà amministrativa delegata in relazione alle «funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica» e, in virtù dell’articolo 8, comma 1, n. 5 dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, potestà legislativa “primaria” e amministrativa in tema di urbanistica.

Nel territorio provinciale la trasmissione delle pratiche relativamente a quanto previsto dalle disposizioni della Parte II del DPR 6 giugno 2001, n. 380 è, attualmente, effettuata a livello centralizzato attraverso un apposito sportello denominato “Sportello opere strutturali” che riceve, in deposito, le pratiche previste da tale disciplina legislativa tramite il portale SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). Tale assetto organizzativo è stato determinato sulla base del citato articolo 16 del dpr 22 marzo 1974, n. 381 che dispone che “È delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi o uffici periferici: … 2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

La Giunta provinciale, con Atto organizzativo approvato con deliberazione 25 marzo 2019, n. 425 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, con la deliberazione 19 settembre 2019, n. 1444 relativa a “Determinazioni in ordine ad alcune strutture organizzative provinciali e a incarichi di Dirigente e Direttore ai sensi della l.p. n. 7/1997 e altre disposizioni organizzative” ha istituito l’Ufficio Laboratorio e controlli strutturali, incardinato presso l’Agenzia provinciale per le opere pubbliche (di seguito: APOP), comprensiva della seguente declaratoria:

[…] «svolge le attività tecnico amministrative di vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio - armato, normale e precompresso ed a struttura metallica nonché tutte le opere strutturali soggette alle disposizioni di cui alla Legge 1086/71» [ora: DPR 380/2001, articoli 64 e ss.].

Successivamente, sono intervenute le seguenti novità.

1) Con l’art. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla

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Allegato 1

OPERE STRATEGICHE

Rientrano in questa categoria gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, in classe d’uso IV ai sensi del par. 2.4.2 delle NTC 2018.

 

A1 - Edifici e strutture

A1.1

Sedi e centri funzionali di protezione civile

A1.2

Edifici e opere strategiche così come individuate nei piani provinciali di protezione civile (es.: sedi VVF sul territorio, centri di ricovero ed assistenza, ecc.)

A1.3

Edifici connessi a strutture sanitarie, pubblici e/o privati, ospitanti funzioni / attività connesse con la gestione dell’emergenza

A1.4

Ospedali e strutture sanitarie, pubbliche e/o private, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione

A1.5

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