FAST FIND : FL8076

Flash news del
10/04/2024

Ingegneri e Architetti, esonero da sanzioni per mancata iscrizione gestione separata INPS

La Corte Costituzionale ha riconosciuto che, per il periodo precedente alla norma interpretativa che ha sancito l’obbligo, non sono dovute le sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla gestione separata INPS dei professionisti non iscritti a Inarcassa.

La Corte Costituzionale ha stabilito che gli Ingegneri e gli Architetti sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla gestione separata dell’INPS per il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione che ne ha definitivamente sancito l’obbligo (art. 18 del D.L. 98/2011, comma 12).

La vicenda origina dall’art. 21 della L. 03/01/1981, n. 6, comma 5, il quale stabilisce che sono esclusi dall’iscrizione alla cassa gli Ingegneri e gli Architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (i professionisti in questione versano quindi a Inarcassa solo il contributo integrativo).
A sua volta, l’art. 2 della L. 335/1995, comma 26, prevede che i lavoratori autonomi che esercitano abitualmente, anche se in maniera non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ma non sono soggetti ad altri versamenti contributivi obbligatori, devono iscriversi alla “gestione separata” INPS.
In seguito, l’art. 18 del D.L. 06/07/2011, n. 98, comma 12, ha introdotto una norma di interpretazione autentica del disposto di cui all’art. 2 della L. 335/1995, comma 26, stabilendo che sono tenuti all’iscrizione alle gestione separata INPS soloi soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, oppure che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali specifici (come appunto Inarcassa) in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.
Dopo gli iniziali orientamenti favorevoli ai professionisti espressi dalle Corti di merito, si è ormai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale le norme in questione obbligano gli Ingegneri e gli Architetti che si trovano nella situazione sopra descritta ad iscriversi alla gestione separata INPS (cfr., ex multis, Cass. 23/06/2022, n. 20288).

Ora, con la Sentenza Corte Cost. 08/04/2024, n. 55, è stata dichiarata dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 del D.L. 98/2011, comma 12, nella parte in cui non prevede che gli Ingegneri e gli Architetti non iscritti a Inarcassa (e pertanto in base a quanto sopra illustrato tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS), sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La Corte ha in pratica riconosciuto come degno di tutela l’affidamento riposto dal professionista - prima dell’entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 18 del D.L. 98/2011, comma 12 - nelle situazioni giuridiche inerenti alla propria posizione previdenziale, anche in virtù degli orientamenti giurisprudenziali formatisi anteriormente all’entrata in vigore della disposizione interpretativa suddetta.

Resta in ogni caso ferma la legittimità costituzionale dell’art. 18 del D.L. 98/2011, comma 12, come riconosciuta da Corte Cost. 28/11/2022, n. 238 (vedi paragrafo precedente).
Si veda per maggiori approfondimenti Ingegneri e Architetti dipendenti e iscrizione alla gestione separata Inps

Dalla redazione