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Ord. C. Cass. civ. 23/06/2022, n. 20288

9076508 9076508
Professioni - Ingegneri e architetti - Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscr

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