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28/02/2024

Chiarimenti su appalti progettati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito chiarimenti sulla disciplina applicabile agli appalti da bandire dopo il 01/07/2023 sulla base di progetti finalizzati prima di tale data.

Fattispecie
L'istante ha chiesto ad ANAC se, in caso di progettazione svolta e verificata nella vigenza del D. Leg.vo 50/2016 (Codice appalti previgente), la procedura di gara per l’individuazione dell’esecutore dei lavori pubblici, ricada nel campo di applicazione dello stesso D. Leg.vo 50/2016 o in quello del nuovo Codice appalti (di cui al D. Leg.vo 36/2023), evidenziando che in tale ultima ipotesi, alcuni allegati agli elaborati progettuali, dovranno essere aggiornati alle disposizioni del D. Leg.vo 36/2023 (come il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto).

Incarico di progettazione affidato entro il 01/07/2023
Con riferimento alla progettazione, l'ANAC, con il parere 06/12/2023, n. 62, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 23 del D. Leg.vo 50/2016 contiene la disciplina dei livelli di progettazione, dei contenuti degli elaborati progettuali nelle diverse articolazioni ivi previste, delle spese e altre correlate previsioni;
- secondo quanto stabilito dall'art. 225, comma 9, del D. Leg.vo 36/2023, tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendosi per tali le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione al 01/07/2023;
- in tali casi, per la redazione del progetto e per tutti gli aspetti correlati, continua a trovare applicazione l’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016;
- per gli incarichi affidati o da affidarsi successivamente alla data sopra indicata, valgono invece le previsioni in materia di progettazione dettate dal nuovo Codice appalti (si veda Riduzione dei livelli di progettazione nel nuovo Codice appalti).

Affidamento contratto di appalto dopo il 01/07/2023
Riguardo al successivo contratto di appalto, l'ANAC ha indicato quanto segue:
- con riferimento all’affidamento del contratto d’appalto volto ad individuare il soggetto esecutore dei lavori oggetto della progettazione, deve farsi riferimento alla disciplina transitoria contemplata nell’art. 226 del D. Leg.vo 36/2023;
- l'art. 226 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che il D. Leg.vo 50/2016 è abrogato dal 01/07/2023 e da tale data le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;
- pertanto, per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, indette successivamente al 01/07/2023, troverà applicazione il nuovo Codice appalti, mentre le disposizioni del Codice appalti previgente continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso a tale data, intendendosi per tali, quelli espressamente elencati nell’art. 226, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023;
- di conseguenza, per l’affidamento dell’appalto dei lavori oggetto della progettazione svolta in vigenza del Codice appalti previgente, si applicherà il nuovo Codice appalti per le procedure indette a decorrere dal 01/07/2023, con necessario aggiornamento dei documenti di gara alle sue disposizioni.

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Nello stesso senso si è espresso il MIT con il parere 2128/2023, il quale ha indicato che, se l'incarico di progettazione è stato formalizzato entro il 30/06/2023, per quanto attiene ai contenuti ed ai livelli della progettazione continua ad applicarsi il Codice appalti previgente e quanto già progettato può mantenersi fermo; mentre per la gara di lavori bandita dopo il 01/07/2023 troverà applicazione il nuovo Codice appalti, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (capitolato speciale d'appalto e schema di contratto).

Dalla redazione