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Deliberaz. G.R. Liguria 20/12/2013, n. 1664

Art. 7 bis L.r. n. 29/1983. Approvazione criteri per la scelta del campione ai fini del controllo sui progetti in zone sismiche e criteri per determinazione delle spese istruttorie.
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TESTO DEL DOCUMENTO



LA GIUNTA REGIONALE


RICHIAMATA la l.r. n. 29/1983 R, recante Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari, così come modificata dalla l.r. n. 50/2012 e dalla l.r. n. 11/2013 ed, in particolare, l’articolo 7bis, che demanda ad un provvedimento della Giunta regionale la determinazione delle modalità e dei criteri per la scelta del campione ai fini del controllo sia in corso d’opera sia sui progetti depositati ai sensi dell’articolo 6, nonché la definizione dei criteri per la determinazione delle spese istruttorie, che la Provincia può applicare in sede di rilascio dell’autorizzazione sismica e di deposito dei progetti strutturali;

PREMESSO CHE:

- la Regione, al fine di dare compiuta attuazione al nuovo regime autorizzativo da applicare nelle zone classificate sismiche, previsto dagli artt. 6 e segg. della l.r. 29/83, come modificata dalla L.r. 50/2012 R, ha avviato un percorso condiviso con le Province, delegate all’esercizio delle funzioni in materia di costruzioni in zone sismiche ai sensi dell’art. 8 della citata l.r. n. 29/83 R;

- durante gli incontri tecnici, tra le tematiche da affrontare, è emersa l’esigenza di definire i criteri per la scelta del campione, ai fini del controllo sui progetti presentati nei Comuni anche non compresi nell’Allegato 1, nonché sui progetti depositati ai sensi dell’art. 6, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sia ai fini del controllo ispettivo in corso d’opera, nonché i criteri per la determinazione delle spese istruttorie, che le province possono applicare in relazione alle funzioni delegate;

DATO ATTO CHE in sede di esame delle tematiche suddette si è convenuto:

- quanto alla scelta del campione da sottoporre a controllo, di stabilire, in linea di continuità con il regime previgente fissato nella dgr. n. 1107/2004 R, la percentuale del 3%, quale misura minima delle denunce da controllare, od, almeno, in 10 unità mantenendo, altresì, per le zone 4 a molto bassa sismicità, il controllo limitatamente agli interventi strategici sia di interesse regionale sia di interesse nazionale;

- quanto ai criteri per la determinazione delle spese istruttorie, di graduare l’entità dell’importo dovuto in ragione della tipologia degli interventi progettati, del tipo di procedimento da intraprendere;

RITENUTO, pertanto, di approvare, nell’ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento assegnata alla Giunta regionale dall’art. 5bis della l.r. n. 29/83, in attuazione del disposto di cui all’art. 7bis commi 1 e 2, i seguenti criteri per la determinazione del campione per i controlli sui progetti e per i controlli ispettivi in corso d’opera:

- i progetti depositati in zona a bassa sismicità sono soggetti a controllo con metodo a campione nella percentuale del 3% con un minimo di 10 unità. Tale campione viene determinato bimestralmente mediante estrazione fra i progetti depositati nei due mesi antecedenti ed è relativo al progetto strutturale depositato;

- I controlli sui progetti e sulle costruzioni in corso d’opera accertano la corretta applicazione delle norme tecniche sulle costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008 e succ. mod. ed int.;

- i progetti depositati in zona a bassa sismicità sono soggetti a controllo ispettivo in corso d’opera con metodo a campione nella percentuale pari al 2%, con un minimo di 10 unità. Il campione viene determinato semestralmente mediante estrazione fra i depositi e le richieste di autorizzazione presentati nei tre bimestri antecedenti;

- nei comuni classificati in zona a molto bassa sismicità sono soggetti a controllo a campione i depositi dei progetti relativi agli interventi di nuova costruzione, inseriti nell’Elenco allegato alla D.G.R. n. 1384 del 7.11.2003 R, nonché nell’allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile del 21.10.2003;

- l’esito dei sorteggi, riferiti sia al controllo sui progetti sia al controllo ispettivo, è comunicato dalla Provincia ai titolari delle denunce e, per conoscenza, ai Comuni interessati, nonché pubblicato sul sito istituzionale provinciale.

RITENUTO di stabilire, altresì, ai sensi dell’art. 7bis, c. 3bis della l.r. n. 29/1983 i criteri per la determinazione delle spese istruttorie, da versare alle Province in sede di rilascio delle autorizzazioni sismiche e di deposito dei progetti ai sensi dell’articolo 6 della l.r. n. 29/83, ispirati ai principi di adeguatezza e di proporzionalità delle funzioni, come da tabella che segue:



Autorizzazione sismica (art. 6 bis L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)

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