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20/09/2023

Contratti pubblici: frazionamento dell'appalto e soglie di rilevanza europea

L'ANAC ha ribadito che le stazioni appaltanti hanno la facoltà di frazionare l'appalto unitario in più lotti, ma devono considerare il valore complessivo degli stessi ai fini del calcolo delle soglie comunitarie.

Fattispecie
Il quesito proposto all'ANAC atteneva alla realizzazione di laboratori, la cui attuazione avrebbe richiesto l’acquisizione di forniture afferenti a due categorie merceologiche (attrezzature e arredi), che l’amministrazione istante intendeva aggiudicare a due distinti operatori economici con autonome procedure di affidamento. A tal riguardo si chiedeva se il frazionamento dell’importo per tali forniture potesse ritenersi legittimo ai fini della valutazione delle soglie di rilevanza comunitaria.

Osservazioni ANAC
L'ANAC, con il parere del 06/09/2023, n. 40, ha osservato quanto segue:
- l'art. 14, del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice appalti), in continuità con quanto già previsto dall'art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, stabilisce le modalità con le quali la stazione appaltante deve procedere all’individuazione dell’importo stimato di un contratto pubblico;
- in particolare, per gli appalti di forniture, l'art. 14, comma 10, del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che per gli appalti di forniture suscettibili di affidamento per lotti distinti, deve essere considerato il valore complessivo degli stessi e se tale valore è superiore o pari alla soglia comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto le norme dettate dal Codice;
- la corretta individuazione dell’importo a base di gara costituisce un obbligo per la stazione appaltante, quale adempimento necessario, sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell’appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia infine per l’individuazione del giusto procedimento di gara;
- il divieto di frazionamento di un appalto - già sancito dall’art. 35 del D Leg.vo 50/2016 e ora ribadito dall’art. 14 del D. Leg.vo 36/2023 - assurge a principio generale, avente la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrarie scelte di comodo l’affidamento diretto di commesse che richiedono invece procedure di evidenza pubblica;
- l'art. 58 del D. Leg.vo 36/2023 delinea il principio secondo cui la stazione appaltante deve privilegiare la suddivisione della gara in lotti, in un’ottica di tutela della concorrenza, e la deroga alla regola generale può essere esercitata dalla stazione appaltante attraverso l’adempimento di un onere di motivare la scelta discrezionale di procedere all’affidamento di un unico lotto;
- la stazione appaltante, pertanto, pur essendo libera di frazionare l’appalto, deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario, al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara. La stazione appaltante, in particolare, dovrà fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell’affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti (si veda Contratti pubblici: le ragioni d'urgenza non giustificano il frazionamento dell'appalto).

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha dunque concluso che la scelta di suddividere un appalto in lotti è demandata alla discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice, la quale dovrà valutare caso per caso la sussistenza o meno delle condizioni favorevoli alla suddivisione dell’appalto, dandone conto nella determina a contrarre. In ogni caso, la suddivisione in lotti, anche quella diretta a favorire l’accesso al mercato da parte delle piccole/medie imprese, non dovrà violare il divieto di frazionamento artificioso dei contratti pubblici.
In relazione al quesito sollevato nell’istanza, riferito alla possibilità di affidare separatamente le diverse forniture inerenti l’appalto, secondo l'ANAC, tali forniture possono formare oggetto di affidamento mediante lotti separati, ove rispondenti alle caratteristiche di autonomia e funzionalità, fermo restando l’obbligo di considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario, al fine di determinare la soglia di rilevanza europea e la connessa procedura di gara, ai sensi dell’art.14 del D. Leg.vo 36/2023.

Dalla redazione