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12/09/2023

Cappotto termico in condominio e tutela del decoro architettonico

Secondo la Corte di Cassazione, la realizzazione degli interventi finalizzati all’efficientamento energetico dell’edificio (cappotto termico) deve rispettare il decoro architettonico e l’estetica dell’immobile.

Nel caso di specie un condomino aveva modificato la facciata dell’edificio attraverso la copertura con intonaco del muro originario e il cambiamento degli infissi in corrispondenza del suo appartamento. La Corte d’Appello ne ordinava la rimozione, ritenendo che gli interventi contestati, realizzati senza aver acquisito previamente il consenso dell’altro condomino, integravano gli estremi di una grave compromissione del decoro architettonico dell’intero edificio. Il ricorrente eccepiva che il rifacimento dell’intonaco aveva riguardato le sole pareti del fabbricato su cui insisteva la sua abitazione, ed era giustificato dalla costruzione di un rivestimento mediante apposito cappotto termico finalizzato all’efficientamento energetico e all’isolamento termico dell’appartamento.

In proposito C. Cass. civ. 22/06/2023, n. 17920 ha ritenuto irrilevante che le modifiche effettuale fossero state effettuate per il contenimento energetico della struttura. Ed infatti l’intervento integrava sicuramente gli estremi dell’innovazione, che avrebbe richiesto comunque il consenso dell’altro condomino, essendo tale da alterare il decoro architettonico dell’edificio. Il risultato finale appariva infatti palesemente antiestetico, caratterizzandosi per una rilevante e immediatamente percepibile differenza di finitura tra le due parti dell’edificio, la cui parte inferiore continuava ad avere le pietre a vista mentre quella superiore presentava, invece, l’intonaco bianco.
La Corte ha inoltre precisato che l’alterazione architettonica delle linee decorative e del carattere estetico non necessariamente deve implicarne la radicale deturpazione, che invece rappresenta un quid pluris rispetto alla semplice, ma comunque, rilevante menomazione o deterioramento.
In applicazione di tali principi la Corte ha affermato che l’alterazione delle facciate con pregiudizio del decoro architettonico si traduce in un deprezzamento del bene dovuto all’impatto negativo sull’aspetto estetico dell’edificio, e ciò anche per i fabbricati che non rivestano particolare pregio artistico ed estetico.

Sul tema si ricorda che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, per decoro architettonico deve intendersi l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità (C. Cass. civ. 16/01/2007, n. 851). Inoltre, il decoro architettonico rientra tra beni oggetto di proprietà comune meritevole di salvaguardia a prescindere dal pregio estetico/artistico dell'edificio, rimanendo irrilevante che la fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile (C. Cass. civ. 26/05/2021, n. 14598). Si veda anche la Nota: Pregiudizio al decoro architettonico: chiarimenti della Cassazione).

Dalla redazione