FAST FIND : FL7630

Flash news del
19/05/2023

Condono edilizio, prescrizione delle somme dovute a conguaglio

In tema di condono edilizio, il TAR Lazio ha affermato che il termine di prescrizione del diritto ad eventuali conguagli decorre dal momento in cui la domanda è completa.

Nel caso in esame una società contestava le note con cui l’amministrazione nel 2012 aveva determinato gli importi spettanti per conguaglio oblazione e oneri concessori riferiti a due istanze di condono presentate alcuni anni prima. La società eccepiva la prescrizione delle somme chieste dall’amministrazione per decorrenza:
- sia del termine di 36 mesi previsto per il conguaglio dell’oblazione dall’art. 35, comma 12, L. 47/1985, applicabile in parte qua anche al secondo condono (L. 724/1994),
- sia del termine decennale per il conguaglio degli oneri concessori.
In proposito segnalava che il Comune avrebbe riconosciuto la completezza della documentazione per entrambe le istanze nelle date, rispettivamente, del 24/01/1995 e del 01/04/1998, con conseguente maturazione della prescrizione per ciascuna delle pretese.

L’art. 35, comma 12, L. 47/1985 prevede che, decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio e alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi 36 mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti.

In proposito TAR Lazio-Roma 10/05/2023, n. 7822 ha ricordato l’orientamento della giurisprudenza della stessa sezione (sentenza 27/05/2022, n. 6885) secondo cui il termine breve di prescrizione di 36 mesi fissato dall’art. 35, L. 47/1985 decorre dalla data di presentazione dell’istanza solo ove la stessa sia corredata di tutta la documentazione necessaria alla sua definizione: dovendosi altrimenti collocare il predetto dies a quo nel momento in cui quest’ultima sia completa, anche a seguito delle richieste istruttorie formulate dall’ente. Ed infatti il termine può decorrere soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c. e, quindi, soltanto dal momento in cui l’amministrazione disponga di tutti gli elementi necessari per quantificare la misura del conguaglio eventualmente dovuto.
La regola in esame presuppone, quindi, che l’amministrazione sia stata posta in condizione di controllare la correttezza delle somme versate, in quanto accessive ad una domanda di condono completa degli elementi necessari a renderla valutabile.
Il medesimo criterio di individuazione del dies a quo è valevole anche per la richiesta di conguaglio degli oneri concessori.
Il TAR ha anche spiegato che la completezza della domanda (sia nel senso del corredo documentale obbligatorio, sia avuto riguardo alle somme dovute) incide anche sulla decorrenza del termine per la formazione del silenzio assenso e ai fini della riconosciuta possibilità all’amministrazione di verificare la congruità dei versamenti effettuati, chiedendone, appunto, l’eventuale integrazione (conguaglio) laddove non satisfattivi.
Ne deriva che la prescrizione del credito ad eventuali conguagli presuppone che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti, senza omissioni documentali suscettibili di alterare la valutazione degli uffici, così da rendere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’an e il quantum dell’obbligazione gravante sul privato.

Nella fattispecie, riconosciuto il termine di decorrenza nelle date individuate dal ricorrente, il TAR ha ritenuto maturata la prescrizione per tutte le somme richieste (conguaglio oblazione e oneri concessori), con conseguente annullamento delle note contestate.

Dalla redazione