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10/10/2023

Conversione in legge del D.L. 104/2023 (Asset): misure su Superbonus e cessione crediti

Il D.L. 104/2023 è stato convertito in legge con la L. 09/10/2023, n. 136. Si segnalano la proroga del Superbonus 110% per gli edifici unifamiliari e l’obbligo di comunicazione del credito non utilizzabile in seguito a cessione.

Con la L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata nella G.U. del 09/10/2023, n. 236), è stato convertito in legge il D.L. 10/08/2023, n. 104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”. 
Gli articoli 24 e 25 del provvedimento, il cui contenuto è stato confermato in sede di conversione, recano rispettivamente la proroga del Superbonus 110% per gli edifici unifamiliari e l’obbligo di comunicazione del credito non utilizzabile in seguito a cessione.

PROROGA SUPERBONUS 110 PER CENTO EDIFICI UNIFAMILIARI - L’art. 24 del D.L. 104/2023 reca la proroga al 31/12/2023 del termine per avvalersi del Superbonus 110% per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari e sulle unità unifamiliari funzionalmente indipendenti e autonome.
La disposizione, al comma 1, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, art. 119 del D.L. 34/2020, stabilisce che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità funzionalmente indipendenti e autonome, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro 31/12/2023 (rispetto al precedente termine del 30/09/2023).
La proroga (come la precedente) resta limitata ai casi in cui sia stata rispettata la condizione di aver realizzato almeno il 30% dei lavori alla data del 30/09/2022.
Per dettagli sulle implicazioni e sugli adempimenti connessi si veda l’approfondimento: Superbonus unifamiliari e scadenza al 31/12/2023: adempimenti connessi e chiarimenti.

OBBLIGO COMUNICAZIONE CREDITO NON UTILIZZABILE IN SEGUITO A CESSIONE  - L’art. 25 del D.L. 104/2023 introduce l’obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito derivante da bonus fiscali edilizi, per l’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.
La disposizione è finalizzata a una maggiore chiarezza nel computo della quantità di crediti effettivamente esigibili, e prevede in particolare, al comma 1 che nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a interventi con fruizione di bonus fiscali edilizi, previste all’art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1, lettere a) e b), risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Tali disposizioni si applicano a partire dal 01/12/2023. La norma chiarisce inoltre che, nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima di tale data, la comunicazione è effettuata entro il 02/01/2024.
Si prevede per il mancato assolvimento di tale obbligo comunicativo una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
Le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni sono da stabilirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Dalla redazione