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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 10/08/2023, n. 104
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D.L. 10/08/2023, n. 104
D.L. 10/08/2023, n. 104
In vigore dal 11/08/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 25/06/2024, n. 84 (L. 08/08/2024, n. 115)
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
- L. 09/10/2023, n. 136 (legge di conversione), in vigore dal 10/10/2023.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire su alcuni settori considerati strategici per il loro rilievo nel contesto economico-sociale del Paese, con particolare riguardo al settore del trasporto, delle tecnologie critiche e in materia di semiconduttori e microelettronica; Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a tutela degli utenti dei servizi di trasporto areo, i quali, a causa dell'esponenziale aumento delle tariffe, non riescono, nei periodi di picco della domanda, a fruire dei servizi di continuità territoriale; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza d |
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Capo I - Misure urgenti a tutela degli utenti |
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Art. 1 - Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d’ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un’intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante. 2. Ai fini dell’avvio del procedimento, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1: a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole; b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza con uno stato di emergenza nazionale; c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell’ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 pe |
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Art. 2. - Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Co |
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Art. 3. - Art. 4 Omissis
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Capo II - Misure urgenti in materia di attività economiche |
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Art. 5. - Omissis
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Art. 5-bis. - Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy |
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Art. 6. - Partecipazione dell’Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo “Chips Joint Undertaking”1. In relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking», nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nanostrutture e le eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore: a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti |
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Art. 7. - Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche1. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti d |
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Art. 8. - Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 20 |
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Art. 9. - Interventi in materia di opere di interesse strategico1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati |
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Art. 10. - Art. 12 Omissis
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Art. 12-bis - Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 |
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Art. 12-ter - Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili |
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Art. 12-quater - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di investimenti |
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Art. 13. - Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura. 2. Per grandi programmi d'investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico d |
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Art. 13-bis - Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l’acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli |
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Art. 14. - Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 11581. Alla società di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, fermo restando quanto previsto all'articolo 3-bis della medesima legge n. 1158 del 1971, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all'articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. N3 2. Ai dirigenti e dipendenti della società di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della determinazione del trattamento econom |
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Art. 15. - Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio1. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 1331 del codice della navigazione e dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni del libro I, titolo III, capo VI, del rego |
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Art. 16. - Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico-finanziario, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, |
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Art. 17. - Misure urgenti per il trasporto pubblico locale1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale”; 2) la lettera e) è abrogata»; N8 a-bis) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: “2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2 |
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Art. 18. - Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 48, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione e della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore»; N4 b) all'articolo 48-bis, comma 1: 1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanz |
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Art. 18-bis - Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori |
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Art. 19. - Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate ai comuni individuati ai sensi del comma 2, lettera a), per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2, lettera b). Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. N3 2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti: a) i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti; b) l'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; N4 c) i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 3; |
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Art. 19-bis - Commissario straordinario per l’esecuzione della Variante di Demonte1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consi |
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Art. 20. - Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 21. - Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata. N1 1-bis. Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di anticipazione di cui al comma 1, l’adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023. N5 2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo |
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Art. 21-bis - Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio |
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Art. 21-ter - Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono |
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Art. 23. - Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 20231. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all’articolo 1, dopo il comma 12 è inserito il seguente: “12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l’utenza o fornitura è asservita a un’abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all’articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l’ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo”; N9 0b) all’articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole: “620 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “372 milioni”; N9 0c) all’articolo 8, comma 2, le parole: “253,6 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “53,6 milioni”; N9 0d) all’articolo 20-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli |
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Capo IV - Disposizioni in materia fiscale |
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Art. 24. - Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 m |
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Art. 25. - Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 341. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 26. - Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. N3 2. L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l’applicazione dell’ |
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Art. 27. - Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazion |
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Capo V - Disposizioni finali |
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Art. 28. - Disposizioni finanziarie1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri |
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Art. 29. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Tabella 1(Articolo 21, comma 6)
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