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28/03/2023

Errore formale sui costi della manodopera e verifica della congruità dell'offerta

L’ANAC ha precisato che non può essere escluso da una procedura di gara l’operatore economico che ha commesso un errore formale sui costi della manodopera e ha poi fornito chiarimenti in sede di verifica della congruità dell’offerta.

Fattispecie
Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento tramite project financing di progettazione esecutiva e interventi di efficientamento di adeguamento normativo e di gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale, è stato chiesto all’ANAC di esprimere un parere sulla possibilità di valutare i chiarimenti e le precisazioni fornite dall’operatore, in sede di verifica dell’anomalia, sui contenuti dell’offerta economica presentata per la procedura di gara.
La questione su cui l’ANAC è stata chiamata pronunciarsi concerne i limiti entro i quali è consentito all’operatore economico di chiarire i contenuti dell’offerta economica presentata senza che tali delucidazioni costituiscano una inammissibile modifica dell’offerta.

Considerazioni ANAC
L’ANAC, con la Delibera del 15/03/2023, n. 101, ha svolto le seguenti considerazioni:
- in linea generale, l’art. 83, comma 9, del D. Leg.vo 50/2016 stabilisce che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica;
- è riconosciuta alla stazione appaltante la possibilità di far ricorso ad un soccorso procedimentale, al fine di chiedere e ottenere dagli operatori economici chiarimenti sui contenuti essenziali dell’offerta tecnica ed economica;
- infatti, la stazione appaltante ha sempre la possibilità di attivare un soccorso procedimentale, nettamente distinto dal soccorso istruttorio, utile per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara (Sent. C. Stato 11/01/2018, n. 113, tale possibilità è ora prevista nello schema del Nuovo Codice degli appalti, si veda in proposito Appalti pubblici: ammissibilità di richiesta di chiarimenti su offerta tecnica ed economica);
- proprio in applicazione del soccorso procedimentale, la giurisprudenza ha riconosciuto la facoltà della stazione appaltante di chiedere chiarimenti sull’offerta presentata in relazione ai costi del personale e ritenuto ammissibile la precisazione dell’operatore economico circa il fatto che il costo indicato fosse riferito ad una sola annualità e non alla durata complessiva dell’appalto; tale variazione, infatti, non avrebbe determinato alcuna modifica e tanto meno uno stravolgimento dell’originaria offerta, risolvendosi in una mera rettifica della stessa, in quanto affetta da un errore di calcolo, facilmente riconoscibile secondo buona fede ed emendabile;
- nel caso di specie, l’operatore economico, avendo presentato un’offerta completa dei suoi elementi essenziali (ribasso, costo della manodopera e oneri della sicurezza aziendali), si era limitato a fornire un chiarimento, una precisazione in ordine al periodo temporale cui andavano riferiti i costi della manodopera e della sicurezza indicati in sede di offerta, senza modificarne o alterarne i contenuti. In altri termini, l’offerta risultava affetta da un mero errore di calcolo, determinato peraltro dall’assenza di indicazioni chiare, precise e puntuali del disciplinare di gara sulle modalità di indicazione dei suddetti costi, facilmente riconoscibile ed emendabile mediante la mera traslazione del costo annuale sulla durata complessiva della concessione;
- peraltro, anche laddove avesse voluto escludersi l’esistenza di un errore materiale o di calcolo nell’offerta presentata, in ogni caso l’offerta non avrebbe meritato l’esclusione, poiché l’attendibilità del costo della manodopera previsto nell’offerta doveva essere, in ogni caso, accertata nella sede propria del procedimento di verifica della congruità dell’offerta. L’art. 95, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016 per l’ipotesi di errata o incongrua indicazione del costo della manodopera, impone infatti la verifica della congruità ai sensi della lett. d), dell’art. 97, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, e solo se la verifica risultasse negativa, l’offerta potrebbe essere esclusa.

Conclusioni ANAC
L’ANAC ha pertanto concluso che la stazione appaltante era tenuta a valutare le informazioni integrative fornite dall’o.e. in sede di contraddittorio nell’ambito del subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta e a concludere il relativo procedimento con un giudizio di congruità o non congruità dell’offerta presentata.

In via più generale, l’ANAC ha indicato che non può essere escluso da una procedura di gara l’operatore economico che, avendo commesso un errore formale in ordine ai costi della manodopera e agli oneri della sicurezza aziendali dichiarati nell’offerta economica presentata, consistente nella indicazione di tali costi su base annuale e non rapportata all’intera durata del contratto, fornisca, nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, chiarimenti e giustificativi idonei a dimostrare che le suddette voci sono state tenute in debita considerazione nell’offerta economica presentata.

Dalla redazione