FAST FIND : FL7537

Flash news del
23/03/2023

Manufatti amovibili, rilevanza del criterio funzionale

Secondo il Consiglio di Stato, per qualificare un'opera come precaria si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale. Pertanto, il manufatto realizzato per soddisfare esigenze non temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie (attività edilizia libera) anche se costruito con materiali facilmente amovibili.

La ricorrente contestava un ordine di demolizione emesso ai sensi dell’art. 31, D.P.R. 380/2001 (interventi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire) per un abuso consistente nell’ampliamento dell’immobile principale mediante la realizzazione di un vano di 16 mq in assenza dei prescritti titoli abilitativi e nella successiva apertura di una finestra sul prospetto del fabbricato, il tutto in zona assoggettata a vincolo paesaggistico e a vincolo di assoluta inedificabilità.
Secondo l’appellante si era in presenza di un modesto ampliamento realizzato mediante una struttura amovibile costituita da pannelli isolanti e lamiera ondulata. Tale manufatto non poteva ritenersi una “nuova opera”, ma un’opera precaria/pertinenziale in quanto amovibile e realizzata con materiali leggeri. Con riferimento all’apertura della finestra, secondo il ricorrente, si sarebbe trattato di una piccola “luce”, non concretante un’alterazione del prospetto dell’edificio.

C. Stato 27/02/2023, n. 1994, confermando quanto già deciso dal TAR, ha ritenuto che non si trattasse di abusi di minore entità o costituenti pertinenze, né tantomeno di abusi irrilevanti da punto di vista paesaggistico.
Si trattava invece di abusi legittimamente sanzionati ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, in quanto consistenti nella creazione di un vano, qualificabile quale vero e proprio nuovo volume, e nella apertura di una finestra mediante trasformazione del preesistente balcone, con evidente alterazione, quindi, dello stato dei luoghi e modifica del prospetto dell’edificio.

Secondo i giudici, i materiali utilizzati per la realizzazione della struttura e la sua prospettata facile amovibilità costituivano circostanze irrilevanti, dal momento che, dal punto di vista prettamente edilizio, si è ormai consolidato l’orientamento in base al quale si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un’opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere medesime sono state realizzate con materiali facilmente amovibili.

Ne consegue che anche dal punto di vista paesaggistico non possono essere considerati manufatti precari, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo e l’alterazione del territorio non può essere considerata né temporanea, né precaria, né irrilevante.

Infine, non risultava corretto neanche il richiamo al concetto di pertinenza, tenuto conto che ai fini urbanistici ed edilizi il concetto di pertinenza ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di:
a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale;
b) incidenza sul carico urbanistico;
c) modifica all’assetto del territorio.

Dalla redazione