Nel periodo invernale, i lavoratori, anche in considerazione del tipo di abbigliamento "leggero" normalmente utilizzato (intimo monouso e tuta in tyvek) sono esposti a condizioni climatiche sfavorevoli dovute a temperature piuttosto basse, in quanto i cantieri sono posti all'esterno in locali difficilmente riscaldabili.Tale esposizione può provocare l'insorgenza di disturbi, a carico degli apparati respiratorio, osteoarticolare e gastrointestinale. Al fine di eliminare questi fenomeni è opportuno che il Datore di Lavoro proceda, anche alla luce della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 626/94, alla individuazione delle misure tecniche e/o organizzative in grado di limitare l'esposizione degli operatori al freddo. Secondo quanto previsto dall'art. 11 del DPR 303/56 e successive modifiche, la temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante l'orario di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi imposti ai lavoratori. Pertanto, quando come spesso in questi casi, non è possibile né conveniente riscaldare gli ambienti di lavoro, vanno ricercate misure di protezione dei lavoratori che prendano in considerazione almeno i seguenti aspetti:

1. ricerca ed adozione di indumenti, da indossare sotto la tuta in tyvek o in sostituzione della stessa, che offrano una resistenza termica tale da ottenere una contenuta sensazione di freddo da parte dell'operatore. In considerazione dei limiti imposti dall'esigenza di decontaminare gli operatori dalle fibre di amianto, gli indumenti dovrebbero essere del tipo usa e getta oppure facilmente lavabili (e quindi decontaminabili) con apposita lavatrice all'uopo dedicata;

2. la durata dei periodi di esposizione, da valutare in funzione della temperatura, della resistenza termica del vestiario e dell'impegno fisico del momento, nonché la possibilità di un adeguato recupero fisico, mediante idonee pause lavorative, in locali destinati a spogliatoi, riscaldati e muniti di sedili;

3. controlli sanitari periodici, ai lavoratori soggetti, che tengano conto anche degli eventuali effetti dell'esposizione.

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