N1

Articolo abrogato dalla L.R. del 26/07/94 n.20

N1

L'art. 13 del D. Leg.vo n. 58/1998, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, è il seguente:

N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 23/10/87 n.67

N2

Si riporta il testo dell'art. 13-bis, comma 1, lettera b), del citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

«1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) (Omissis);

N1

Si riporta il testo dell'art. 1813 del codice civile:

«Art. 1813 (Nozione). - Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità».

N12

Modifiche introdotte dal D.Min.Infr.Trasp. del 20/11/2003.

N11

Termine prorogato dal D.Min.Infr.Trasp. del 20/11/2003. Il termine era fissato al "1° luglio 2003."

N9

L'art. 117, comma quinto della Costituzione così recita: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza".