Articolo prima inserito dalla L.P. 28/03/2009, n. 2 e poi abrogato dalla L.P. 29/12/2017, n. 17, così recitava:

“Art. 63-bis - Altre azioni per la promozione della filiera trentina foresta - legno

1. La Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare a una società, anche a carattere consortile, avente lo scopo di perseguire la massima valorizzazione del legno trentino e dei prodotti forestali, nonché di promuovere e rafforzare la filiera foresta - legno, in un'ottica di gestione sostenibile, anche attraverso progetti di natura imprenditoriale a carattere innovativo. Per il perseguimento di quest'obiettivo la Provincia assicura il pieno coinvolgimento nell'azione di promozione del Consiglio delle autonomie locali e dei comuni interessati a partecipare alla società. Per la valorizzazione, anche attraverso la vendita, del legno e dei prodotti forestali, se può essere qualificata come organismo di diritto pubblico, la società applica la vigente normativa in materia di alienazione di beni e prodotti cui sono tenuti gli enti pubblici.

2. Lo statuto della società deve consentire l'ingresso nel capitale sociale, a condizioni non discriminatorie, di tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di boschi situati nel territorio provinciale.”

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