Articolo abrogato dalla L.R. del 26/11/2001 n. 43. L’articolo 234 così recitava: “Art. 234 - Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984 - 1. L'art. 1 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante "Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione", è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - Struttura organizzativa e dotazione organica

1. La struttura organizzativa della Regione è articolata in direzioni generali, servizi e uffici.

2. La Giunta determina:

a) il tetto massimo di spesa della dotazione organica secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

b) l'articolazione della dotazione organica;

c) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale, anche ai fini dell'articolazione della dotazione organica per singola direzione generale.

3. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della legge n. 59 del 1997.

4. La Giunta costituisce le direzioni generali, i servizi e gli uffici. L'atto che costituisce dette strutture, definisce le funzioni delle direzioni e dei servizi. Le funzioni degli uffici sono specificate dai direttori generali.

5. Le funzioni che la legge regionale attribuisce alla Giunta regionale in materia di strutture organizzative e di dotazione organica vengono svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare, dal Consiglio regionale o dall'Ufficio di presidenza secondo le rispettive competenze, individuate con deliberazione consiliare.".

2. Il secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 è sostituito dal seguente:

"La Giunta definisce il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle della dotazione organica delle strutture ordinarie, e gli indirizzi generali per la gestione del personale del gabinetto e delle segreterie particolari del Presidente della Giunta, del Vicepresidente e degli Assessori.".

3. Dopo l'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 è aggiunto il seguente:

"A tutti i dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni assegnati alle strutture speciali di cui agli articoli 7 e 8 si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 32 del 1997. Per i dipendenti della Giunta regionale la competenza al riconoscimento dell'assegno mensile spetta al Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina.".

4. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della L.R. n. 44 del 1984.”

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