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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
“Art. 126. Concordato nel caso di numerosi creditori.
2. Se la comunicazione prescritta dall’articolo precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, può autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziché comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, eventualmente, in altri giornali.”
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