Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 114 - (Commissione Urbanistica Provinciale).
È istituita in ogni Provincia la Commissione Urbanistica Provinciale, avente compiti tecnico - amministrativi di carattere consultivo relativi alle funzioni in materia di urbanistica delegate alla Provincia. Essa esprime il proprio parere nei casi determinati dalle leggi o dai regolamenti e ogniqualvolta ne sia richiesta dagli organi della Provincia.
La Commissione Urbanistica Provinciale è composta da:
a) il Presidente della Provincia o un membro della Giunta Provinciale dallo stesso delegato, che la presiede;
b) sei esperti eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a uno;
c) tre esperti eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a uno;
d) l'Ingegnere Capo della Provincia;
e) il Responsabile dell'Ufficio per la Pianificazione e la gestione del territorio, di cui all'art. 102;
f) il responsabile della struttura competente in materia di beni ambientali;
g) due dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a istruttore, di cui uno esperto in urbanistica e uno in diritto amministrativo, designati dalla Giunta regionale.
Il Presidente della Commissione può nominare un Vice Presidente scegliendolo tra i componenti della stessa.
Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un funzionario della Provincia designato dalla Giunta Provinciale.
Il componente che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio provinciale o regionale può farsi sostituire da un altro membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza almeno della metà dei componenti la Commissione. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Ai lavori della Commissione partecipano, in relazione a particolari materie trattate e con voto consultivo, il Sindaco del Comune e il Presidente della Comunità Montana interessati e possono altresì essere invitati dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, altri pubblici funzionari o studiosi e tecnici di chiara fama.
I componenti elettivi della Commissione sono nominati dopo l'entrata in funzione del Consiglio Provinciale o regionale, durano in carica fino alla scioglimento dello stesso, sono rieleggibili ed esercitano comunque le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
In sede di prima applicazione della presente legge, detti componenti sono nominati entro 60 giorni dalla entrata in vigore della stessa."
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
09/05/2024
- La casa è demolita anche senza abusi dei proprietari da Italia Oggi
- Superbonus, stop alla svendita crediti da Italia Oggi
- Via libera alla cedolare secca anche se l’affittuario svolge un’attività d’impresa da Italia Oggi
- Le nuove Cer, comunità di energia rinnovabile, non devono lucrarci su da Italia Oggi
- Nelle Cer contributi Gse distribuibili agli associati solo se c'è un contratto da Italia Oggi
- Transizione 5.0, rischio tagliola sugli investimenti agevolati da Il Sole 24 Ore