Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 5 - Denuncia del periodo di apertura
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i gestori di rifugi alpini comunicano alla Ripartizione provinciale Turismo il periodo di apertura del rifugio.
2. I gestori di rifugi alpini di nuova apertura provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione all’esercizio.
3. Ogni successiva variazione del periodo di apertura va comunicata immediatamente.”
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