Si segnala a tal proposito Cass. 25/09/2019, n. 23948, secondo cui - nell’assicurazione della responsabilità civile - fondamento dell’obbligazione di risarcire il danno, a norma dell’art. 1917 del Codice civile, comma 1, è l’imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, anche grave, mentre sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato. Ciò, contrariamente a quanto accade invece nell’assicurazione per danni, nella quale sono esclusi dalla garanzia i fatti addebitabili per colpa grave (Cass. 23948/2019 cit.).

Ribadisce in proposito Cass. 26/07/2019, n. 20305, che l’assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa denominazione e natura, importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa (nello stesso senso anche Cass. 11/08/2017, n. 20070).

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