Articolo abrogato dal D.L. 26/01/1987, n. 8 (L. 27/03/1987, n. 120).

L’articolo 6 così recitava:

“L'importo massimo di lire 10 milioni del contributo per le unità immobiliari da riparare, indicato nel secondo comma dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è elevato a lire 15 milioni.

Gli importi massimi indicati nel primo comma art. 4-ter, D.L. 24 giugno 1978, n. 299, convertito con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 464, sono elevati rispettivamente a lire 14 milioni per la ricostruzione e a lire 12 milioni per la riparazione.”

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