Ai sensi dei commi 137 e 137-bis dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228: a) al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi del presente articolo, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato; b) per gli impianti realizzati successivamente al 02/02/2016, i suddetti sovracanoni idroelettrici, sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali.

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