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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 07/02/2020, n. 2
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge s'intendono: a) per animale d'affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo; b) per canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe canina finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante; c) per canile rifugio: struttura in cui vengono custoditi i cani, a pagamento o pubblica, registrati in anagrafe canina che abbiano superato l'osservazione sanitaria e che non siano st |
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CAPO II - Competenze |
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Art. 3 - Competenze della Regione1. La Regione: a) individua le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione prevedendo la sua interrelazione con un sistema |
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Art. 4 - Competenze dei comuni1. Ai comuni, singoli o associati, competono: a) dotarsi dei canili sanitari e dei canili rifugio; b) la gestione dei canili sanitari e dei rifugi di cui agli articoli 5 e 6; c) la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al |
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Art. 5 - Canili sanitari1. I comuni, singoli o associati provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti. 2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in qu |
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Art. 6 - Canili rifugi1. Il canile rifugio è la struttura pubblica o privata convenzionata finalizzata alla custodia e all'adozione, cui afferiscono i cani già identificati e sterilizzati al termine del periodo di cui all'articolo 5, comma 2, che non siano stati restituiti al legittimo proprietario, ceduti in adozione o reimmessi sul territorio. 2. Il canile rifugio riceve, inoltre, i cani sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell'autorità amministrativa e giudiziaria, bisognosi di custodia temporanea. 3. Presso il canile rifugio è garantita l'assistenza sanitaria svolta da un veterinario libero professionista e deve essere presente il registro di cui all'articolo 5, comma 5. |
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Art. 7 - Requisiti delle strutture di ricovero1. I canili sanitari e i rifugi, nonché i micro-canili, devono essere dotati di requisiti strutturali, funzionali e igienico-sanitari conformi alle caratteristiche previste dal regolamento di cui all'articolo 31. 2. I comuni, singolarmente, possono costruire canili sanitari proporzionati alla effettiva nec |
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Art. 8 - Obblighi dei gestori nella conduzione di strutture di ricovero1. È fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero indicate nell'articolo 6: a) di dotarsi di un direttore sanitario (medico veterinario iscritto all'ordine o libero professionista iscritto all'ordine), che è responsabile della vigilanza sulle condizioni di salute e benessere, nonché sull'iscrizione in anagrafe e sulla sterilizzazione degli animali presenti; b) di mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale e consultabile anche on line; c) di garantire almeno un o |
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Art. 9 - Affido e adozione1. Tutti i cittadini, che possano dare idonee garanzie di buon trattamento, possono chiedere, rispettivamente, l'affido e l'adozione degli animali presenti nei canili sanitari e rifugio. È vietata l'adozione a coloro che sono stati condannati in via definitiva per reati di violenza o maltrattamento in danno di animali o persone. 2. L'affido e l'adozione sono disposti dal sindaco o da un suo delegato, previa verif |
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Art. 10 - Rinuncia1. Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione deve formulare comunicazione al comune e al servizio veterinario del |
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Art. 11 - Eutanasia1. I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi so |
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Art. 12 - Recupero cani e dei gatti randagi1. Spetta ai servizi veterinari delle ASL il recupero dei cani randagi. 2. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi al |
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Art. 13 - Protezione dei gatti1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. 2. I comuni singoli o associati, in collaborazione con i servizi veterinari delle ASL, le associazioni di protezione e privati cittadini, provvedono a |
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Art. 14 - Competenze delle ASL1. Le aziende sanitarie locali, mediante i propri servizi veterinari, svolgono i seguenti compiti: a) funzioni di vigilanza sul trattamento degli an |
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Art. 15 - Prestazioni sanitarie1. Sono di competenza dei servizi veterinari della ASL le seguenti prestazioni sanitarie sui cani vaganti recuperati: a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico; b) in assenza dell'identificativo di cui al punto a), identificazione del soggetto recuperato tramite applicazione di microchip e iscrizione in anagrafe canina entro settantadue ore; |
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Art. 16 - Anagrafe degli animali d'affezione1. È istituita l'anagrafe degli animali d'affezione regionale, alla quale devono essere iscritti tutti i cani e tutti i gatti, entro due mesi dalla nascita, o dieci giorni dal possesso, e comunque, prima della loro cessione e tutti i cani vaganti raccolti entro settantadue ore dalla cattura. Sono altresì iscritti in anagrafe canina tutti i gatti liberi e quelli delle colonie feline. Al momento dell'iscrizione in anagrafe l'animale da affezione viene identificato con un trasponder elettronico iniettato sottocute preferibilmente a livello del terzo medio - superiore del collo. L'identificazione con trasponder elettronico è competenza dei servizi veterinari della ASL o dei |
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Art. 17 - Controllo della popolazione canina1. La Regione e le ASL, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione iscritte all'albo regionale, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. 2. I servizi veterinari della ASL, servendosi delle strutture proprie o di strutture convenzionate, hanno l'obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d'affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi. Annualmente, entro il 31 gennaio, le ASL predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi indivi |
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Art. 18 - Commissione regionalePresso la competente struttura regionale in materia di politiche della salute è istituita una commissione regionale che coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all'attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale. La commissione regionale, presieduta dall'assessore regionale con delega alle politiche della salute o suo delegato, è composta da: |
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Art. 19 - Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali1. Presso la competente struttura regionale in materia di politiche della salute è istituito un albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia. 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, gli enti e le associazioni dì cui al comma 1 devono presentare domanda al presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di: |
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Art. 20 - Attività delle associazioni per la protezione degli animali1. Le associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 19, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, possono svolgere le seguenti funzioni: a) promuovere programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di r |
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Art. 21 - Obblighi degli allevatori importatori o detentori di cani e gatti a scopo di commercio1. Gli allevatori e gli importatori o detentori di animali da affezione a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali vidimato in ogni sua parte dai servizi veterinari della ASL competente per territorio nel quale risulti, tra l'altro, per ogni soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero dell'identificativo elettro |
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Art. 22 - Esposizione e vendita degli animali da affezione1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. |
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Art. 23 - Addestramento ed educazione di animali da affezione1. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte interne o elettrici. 2. |
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CAPO III - Tutela del benessere degli animali di affezione |
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Art. 24 - Detenzione degli animali da affezione: obblighi e divieti1. Chiunque possegga o detenga animali da affezione è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere. 2. Chiunque possegga o detenga cani è obbligato a garantire all'animale uno spazio di movimento idoneo. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione s |
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Art. 25 - Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione1. Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola. |
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Art. 26 - Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico1. Gli animali d'affezione, accompagnati dal detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio region |
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Art. 27 - Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico1. È consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale nel rispetto delle disposizi |
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Art. 28 - Norme di tutela igienica della collettività1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezion |
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Art. 29 - Organi di vigilanza1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza delle ASL e le guardie ecol |
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Art. 30 - Sanzioni1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00; b) il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00; |
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CAPO IV - Norme finali |
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Art. 31 - Regolamento1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta apposito regolamento per individuare i requisi |
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Art. 32 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate: a) la legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo); |
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Art. 33 - Norma transitoria1. Le strutture esistenti di cui agli articoli 5 e 6 si adeguano alle disposizioni recate dalla presente legge entro dodici mesi dalla sua data di entr |
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Art. 34 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i comuni e le ASL, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge. � |
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