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Regolam.R. Liguria 23/09/2008, n. 4

Disposizione di attuazione della disciplina dell'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37.
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[Premessa]



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TITOLO I - (PARTE GENERALE)


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Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività agrituristiche a

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Articolo 2 (Definizioni e specificazioni)

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali.

2. Rientrano nelle attività agrituristiche:

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TITOLO II - (ATTIVITÀ AGRITURISTICA)


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Articolo 3 (Rapporto di prevalenza e di connessione)

1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente. La connessione si realizza quando l’azienda agricola è idonea allo svolgimento delle attività agrituristiche in relazione alla natura e alle varietà delle attività agricole, all’estensione, alle dotazioni e caratteristiche struttur

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Articolo 4 (Limiti all’esercizio dell’attività agrituristica)

1. Al fine di assicurare la prevalenza dell’attività agricola sull’attività agrituristica prevista dalla l.r. 37/2007, l’attività agrituristica dovrà essere dimensionata in modo tale che il tempo lavoro assorbito per questa attività non superi in nessun caso quello occorrente per l’attività agricola rapportando:

a) il tempo lavoro necessario per la coltivazione e/o per l’allevamento, compreso il tempo lavoro necessario per la trasformazione dei prodotti e per la fornitura di beni o servizi con attrezzature e risorse aziendali;

b) il tempo lavoro connesso alle attività agrituristiche.

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Articolo 5 (Immobili destinati all’attività agrituristica)

1. Fermo restando quanto espressamente indicato dalla l.r. 37/2007 ed in particolare agli articoli 5 e 6, le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati devono essere idonee all’espletamento dell’attività agrituristica che si intende realizzare in termini urbanistico-edilizi, funzionali, igienico-sanitari, di sicurezza. Tutti i locali adibiti all’esercizio dell’attività agrituristica devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza a norma delle vigenti disposizioni. Analogamente gli eventuali successivi interventi di adeguamento che si rendessero necessari devono essere eseguiti nel rispetto di quanto sopra indicato.

2. Le verifiche sulla rispondenza e il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 spettano al Comune competente per territorio nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’articolo 21 nonché nei casi di successive variazioni relative agli immobili.

3. Sulla base di quanto disposto al comma 1 e al comma 2 lettera a), dell’articolo 5 della l.r. 37/2007 nonché dei combinati disposti di cui al comma 2 lettera b), comma 3 lettera b) e comma 4 sempre dell’articolo 5 della medesima legge, possono essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività agrituristica i seguenti fabbricati o parti di essi:

a) fabbricati situati sul fondo agricolo: fabbricati già esistenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici o della richiesta di variazione dell’attivi

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Articolo 6 (Zone a prevalente interesse agrituristico)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della l.r. 37/2007, le zone a prevalente interesse agrituristico, ai fini dell’applicabilità di quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), nonché dall’articolo 4, comma 1, lettera a) della l.r. 37/2007, sono:

a) i territori dei comuni compresi nell’el

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Articolo 7 (Impiego di prodotti aziendali)

1. Nell’esercizio dell’agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi alcolici e superalcolici, deve essere ricavata da prodotti della propria azienda in misura non inferiore al 40 per cento in termini di valore.

2. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola che hanno subito lavorazioni esterne e, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale di cui l’azienda agricola faccia parte. I prodotti devono sempre provenire dall’azienda agricola e successivamente possono essere lavorati in azienda oppure subire lavorazioni esterne. L’azienda agricola

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Articolo 8 (Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti)

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande son

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Articolo 9 (Spazi aperti)

1. Per ospitalità negli spazi aperti si intende la messa a disposizione di spazi aziendali all’aperto destinati a:

a) campeggiatori con tende;

b) campeggiatori con caravan;

c) campeggiatori con autocaravan;

d) aree attrezzate per pic-nic.

2. Per l’attività di ospitalità in spazi aperti di

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Articolo 10 (Piscine)

1. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, nel rispetto della normativa igienicosanitaria in materia di qualità de

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Articolo 11 (Fattorie didattiche)

1. Per fattoria didattica si intende un’azienda agricola, che svolge attività didattiche e divulgative di educazione alimentare e ambientale volte anche a far conoscere e valorizzare le attività legate alla tradizione e alla cultura rurale. La fattoria didattica si prefigge l’obiettivo di far meglio apprendere, attraverso l’attività agricola, la vita vegetale ed animale, il ciclo delle colture, le tecniche di allevamento, i processi di produzione dei prodotti agroalimentari, l’im

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Articolo 12 (Attività di degustazione)

1.L’attività di degustazione consiste nell’organizzare momenti degustativi di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, anche fuo

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Articolo 13 (Altre attività agrituristiche)

1. Nell’ambito delle attività agrituristiche rientrano anche le attività ricreative, la pratica sportiva e le attività culturali e storico ambientali di cui ai successivi commi.

2. Tali attività rientrano nelle attività agrituristiche quando l’imprenditore agricolo che le esercita è inserito nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e devono essere svolte nel rispetto del presente regolamento di attuazione.

3. L’imprenditore agricolo deve essere in possesso del titolo autorizzativo di cui all’articolo 21 per l’esercizio dell’attività.

4. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande, solo se realizzino una connessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali. Per connessione si intende la realizzazione di tali attività con risors

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Articolo 14 (Modalità di apertura)

1. Le modalità di apertura dell’attività agrituristica devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento e comunque l’apertura dell’attività agrituristica non

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Articolo 15 (Obblighi nella gestione dell’attività agrituristica)

1. Fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi indicati all’articolo 14 della l.r. 37/2007

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Articolo 16 (Targhe identificative)

1. I soggetti autorizzati all’espletamento dell’attività agrituristica prevista da

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Articolo 17 (Classificazione)

1. Con provvedimento della Giunta regionale sono recepite le classificazioni previste da normativa qu

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TITOLO III - (FUNZIONI AMMINISTRATIVE)


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Articolo 18 (Elenco regionale degli operatori agrituristici)

1. La Regione istituisce l’elenco regionale degli operatori agrituristici, distinto per sezioni provinciali.

2. L’elenco degli operatori agrituristici comprende tutte le tipologie di attività agrituristiche consentite dalla l.r. 37/2007.

3. L’elenco regionale, su supporto informatico, contiene dati e informazioni identificativi degli imprenditori agricoli abilitati ad esercitare le attività agrituristiche nonché gli elementi conoscitivi fondamentali relativi all’azienda agricola e alle attività agrituristiche svolte. In particolare, l’elenco regionale degli operatori agrituristici contiene:

a) numero d’ordine progressivo e sigla regionale identificativa dell’imprenditore agricolo operatore agrituristico;

b) Codice Unico di identificazione Azienda Agricola (CUAA);

c) nome, cognome e dati anagrafici dell’imprenditore agricolo;

d) partita IVA;

e) iscrizione al Registro Imprese Agricole;

f) ubicazione dell’azienda agricola;

g) indicazione se trattasi di zona a prevalente interesse agrituristico;

h) Superficie Agricola Utilizzata (SAU);

i) dati identificativi degli immobili o delle strutture destinate all’attività agrituristica;

j) parametri di prevalenza tra attività agricola e agrituristica (n° giornate agricole e n° giornate agrituristiche);

k) data di iscrizione ed estremi del provvedimento amministrativo di iscrizione;

l) estremi del titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività agrituristica;

m)estremi dei provvedimenti amministrativi di variazione, verifica, cancellazione, sospensione o altri provvedimenti;

n) descrizione e dati identificativi dell’attività agrituristica: n° posti letto (in camere e/o in unità abitative indipendenti) n° pasti/anno; limite massimo di coperti consentiti in una giornata, ospitalità in spazi aperti, prima colazione, degustazioni, fattoria didattica, attività ricreativa, pratica sportiva, attività culturali, storico-ambientali, agri-turistico-venatorie, nonché giorni di apertura e periodi di apertura;

o) classificazione dell’azienda agrituristica qualora disciplinata;

p) quanto altro necessario ed utile per l’efficiente gestione dell’elenco.

4. L’imprenditore agricolo che intende esercitare attività agrituristica ed è in possesso dei requisiti stabiliti presenta alla Regione (ove istituite, alle sedi regionali decentrate operanti nel territorio provinciale di ubicazione dell’attivit&a

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Articolo 19 (Cambio titolarità e Cessazione dell’attività)

1. L’operatore agrituristico, o suoi aventi titolo in caso di morte o di altri motivi di forza maggiore, sono obbligati a comunicare alla Regione e al Comune, nel cui territorio è ubicata l’attività agrituristica, la cessazione dell’attività agrituristica entro 30 giorni dalla medesima. La Regione, entro 15 giorni, comunica al Comune e all’Ente delegato in materia di agricoltura nel cui territorio è ubicata l’attività agrituristica, l’avvenuta cancellazione dall’elenco degli operatori agrituristici.

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Articolo 20 (Tenuta e aggiornamento dell’elenco degli operatori agrituristici)

1. La Regione verifica, almeno ogni tre anni, il permanere dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, effettuando i necessari controlli, e provvede agli aggiornamenti dell’elenco medesimo. I tre anni decorrono dalla data di iscrizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione organizza annualmente un piano dei controlli sulle aziende da verificare e procede ad effettuare i controlli in azienda e presso il punto di esercizio dell’attività agrituristica per verificare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici, con particolare riferimento alla permanenza dei requisiti di ampiezza delle superfici coltivate e alla tipologia delle coltivazioni in atto nonché alla consistenza degli allevamenti.

3. Per le aziende agricole iscritte da oltre tre anni nell’elenco degli operatori agrituristici e che non abbiano iniziato l’attività agrituristica per mancanza del titolo autorizzativo comunale, la Regione procede alla cancellazione dall’elenco, fatto salvo il caso in cui siano in corso realizzazioni strutturali inerenti l’attività agrituristica.

4. Nelle fasi di controllo la Regione può avvalersi di idonei strumenti informatici che consentano di gestire in maniera integrata dati riferiti al territorio, nonché di banche dati autorizzate disponibili sul web.

5. I controlli dovranno essere

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Articolo 21 (Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche)

1. Ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 37/2007, l’esercizio dell’attività di agriturismo è soggetto ad autorizzazione comunale. L’autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche è rilasciata dal Comune ove viene svolta l’attività medesima.

2. Non possono essere concesse autorizzazioni comunali all’esercizio delle attività agrituristiche senza la preventiva iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9 della l.r. 37/2007 e dell’articolo 18 del presente regolamento e l’autorizzazione non può eccedere i limiti e le tipologie di attività individuate nell’elenco medesimo.

3. La domanda per ottenere l’autorizzazione comunale deve essere presentata al Comune nel cui territorio si intende svolgere l’attività agrituristica, dandone contestuale comunicazione alla Regione. Nella domanda devono essere riportati una descrizione dettagliata delle attività proposte, con l’indicazione delle caratteristiche aziendali, delle attività e delle aree adibite ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell’attività e delle tariffe che si intendono praticare e di tutto quanto necessario a specificare tutte le attività agrituristiche e i relativi limiti di esercizio.

Alla domanda devono essere allegati:

a) dichiarazione sostitutiva di iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici;

b) dichiarazione di conformità degli immobili e delle strutture a quanto previsto dal presente re

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Articolo 22 (Procedimenti amministrativi)

1. Fatti salvi i casi in cui la competenza è espressamente attribuita ad altri organi, i provvedimenti previsti dalla l.r. 37/2007 e dal presente regolamento sono adottati con decreto del dirigente nel rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo.

2. L’adozione di provvedimenti volti all’archiviazione o al rigetto di istanze, diniego

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Articolo 23 (Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell’articolo 16 della l.r.37/2007, fatta eccezione per le verifiche svolte dalla Regione sulla sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici – da effettuarsi almeno ogni tre anni secondo quanto prev

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TITOLO IV - (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)


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Articolo 24 (Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori agrituristici già iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 (disciplina dell’agriturismo) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono inseriti nell’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9 della l.r. 37/07 e all’articolo 18 del presente regolamento e gli eventuali dati e informazioni mancanti, ove possibile, sono integrati d’ufficio.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutte le aziende di cui al comma 1 sono oggetto di controllo. Per l’individuazione delle aziende da assoggettare a controllo si procede mediante sorteggio. Successivamente il controllo è effettuato con cadenza non superiore a tre anni dalla data della precedente verifica.

3. L’attività agrituristica continua ad esercitarsi nei fabbricati autorizzati in virtù della precedente normativa.

4. Ai fini del controllo si applicano i calcoli previsti dal presente regolamento per la determinazione della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica e per la determinazione delle quote di somministrazione di pasti e bevande provenienti da prodotti della propria azienda o di altre aziende agricole del territorio regionale, come previsto dal comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 37/2007.

5. Le imprese agrituristiche già autorizzate ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 33/1996 alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla l.r. 37/2007, nei tempi e nei modi di seguito indicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

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Articolo25 (Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare integrazioni e modifiche di natura tecnica a

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39801 512901
ALLEGATO 1 - “DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE PER LA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI”(ART.8 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R.37/2007)


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39801 512902
Articolo 1 (Denuncia di inizio attività)

L’operatore che intende avviare attività agrituristica di produzione e somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese la degustazione di prodotti aziendali, è tenuto a notificare lo svolgimento di tale attività ai sensi del Regolamento CE 852/2004 del 29/4/2004.

La notifica o denuncia di inizio attività (DIA) avviene tramite il modello

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Articolo 2 (Locali di somministrazione di pasti)

All’interno dell’attività agrituristica deve essere individuato un locale di sommi

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39801 512904
Articolo 3 (Degustazione prodotti aziendali)

La degustazione dei prodotti aziendali, è consentita in area dedicata, distinta dal laboratorio, opportunamente attrezzata allo scopo con materiali lavabili e disinfettabili

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Articolo 4 (Locali cucina)

Nell’azienda agrituristica in cui è consentita la preparazione e somministrazione di pasti per un massimo di 10 posti a tavola riservati agli o

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39801 512906
Articolo 5 (Utilizzo delle cucine per la produzione di alimenti)

Nel locale cucina, in possesso dei requisiti di cui sopra è consentita la preparazione in quantità non superiori a 50 Kg/settimana per ciascun prodotto di:

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Articolo 6 (Laboratori per alimenti)

La preparazione di quantitativi superiori a cinquanta kg/settimana e/o la loro cessione a terzi per la successiva commercializzazione in ambito locale può essere

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39801 512908
Articolo 7 (Locali adibiti a servizi igienici)

I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di:

a) pareti e pavimenti disinfettabili;

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39801 512909
Articolo 8 (Locali adibiti a spogliatoio)

Per l’attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, è necessaria la presenza all’interno dell’attività agrituristica di installazioni adeguate adibite a spogliatoio, che possono coincider

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39801 512910
Articolo 9 (Rifornimento Idrico)

Per quanto indicato dal Cap VII dell’allegato II del Reg CE 852/2004 dovrà essere garant

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39801 512911
Articolo 10 (Autocontrollo e procedure)

Per piano di autocontrollo si intende l’insieme delle procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP predisposte per iscritto, attuate, mantenute e aggiornate dal titolare dell’agriturismo o suo delegato ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE 852/2004.

Le procedure se correttamente applicate consentono di tenere sotto controllo il processo produttivo.

Per proced

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39801 512912
Articolo 11 (Formazione)

Il titolare dell’agriturismo deve assicurare:

a) che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e nozioni di base in relazione al tipo di attività ri

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39801 512913
Articolo 12 (Macellazione nell’agriturismo)

La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina, avicunicola, nonché della grossa selvaggina e degli struzzi è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) N. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate, la macellazione sino a cinquecento capi all’anno di polla

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Articolo 13 (Congelazione/scongelazione degli alimenti)

L’attività di congelamento di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, intesa come modalità di conservazione di alimenti mediante l’impiego del freddo, è consentita a condizione che:

a. il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura di congelazione e congelazione con riferimenti alle buone pratiche di gestione della stessa;

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Articolo 14 (Confezionamento sottovuoto)

L’attività di conservazione degli alimenti tramite la tecnica del sottovuoto è consentita a condizione che :

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TABELLE


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