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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.C.R. Emilia Romagna 08/05/2002, n. 355
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[Premessa]IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 184 dell'11 febbraio 2002, recante in oggetto "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti"; preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla Commissione consiliare "Attività produttive", in sede preparatoria e referente al Consig |
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Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti |
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1) Obiettivi e contenuti |
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1.1) Disposizioni generali1. Le norme programmatiche regionali di razionalizzazione della rete distributiva carburanti contengo |
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1.2) Contenuti1. Per il perseguimento degli obiettivi dichiarati in ordine al riequilibrio territoriale tra domanda ed offerta, il presente atto contiene: a) l'individuazione delle caratteristiche dei nuovi impianti da autorizzare; |
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1.3) DefinizioniN2 “1. Si intende per rete l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di Amministrazioni pubbliche”. 2. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i se |
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2) Disposizioni riguardanti gli impianti stradali |
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“2.1) Tipologie di nuovi impiantiN4 1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del relativo servizio self-service pre-pagamento. I nuovi impianti, realizzati al di fuori della zona appenninica, devono essere dotati anche del prodotto metano o del prodotto GPL. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati di: a) almeno due colonnine multidispenser a doppia erogazione per benzina e gasolio e, al di fuori della zona appenninica, di almeno due erogatori o un doppio erogatore di metano, ai quali deve essere garantita una capacità di compressione minima di 450 mc/h, o di GPL; b) servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità, con almeno un posto di parcheggio funzionale all’utilizzo dei servizi igienici; |
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2.2) Modifiche degli impianti1. Costituisce modifica all'impianto: a) la variazione del numero di carburanti erogati; b) la variazione del numero di colonnine; c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati; |
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3) Incompatibilità |
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3.1) Verifiche comunali1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti pe |
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3.2) Incompatibilità assoluta1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta: a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati; |
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3.3) Incompatibilità relativa1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relative: a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati; b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati; c) gli impianti ricadenti a distanza non |
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3.4) Impianti di utilità pubblica1. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell |
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3.5) Rilocalizzazione impianti incompatibili1. Il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della verifica, l'elenco delle eventuali aree in cui possono essere ricollocati gli impianti. |
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4) Decadenza dell'autorizzazione1. Qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune, o p |
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5) Ambiti territoriali omogenei |
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5.1) Ambiti e zone comunali |
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5.2) Distanze minime |
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5.3) Superfici minime ambito territoriale pianura |
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5.4) Superfici minime ambito territoriale appennino |
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“5.5) Indici di edificabilitàN11 1. I Comuni determinano gli indici urbanistico-edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti, volti a favorire lo sviluppo dell’attività non-oil. Nell’individua |
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5.6) Attività integrative degli impianti |
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6) Impianti GPL, metano, lacuali e marini, ad uso privato |
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6.1) Rete degli impianti GPL, metano e loro localizzazione |
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“6.2) Impianti lacuali, marini e per aeromobiliN11 1. Gli impianti pubblici |
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6.3) Impianti di distribuzione ad uso privato1. Le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono rilasciate dal Comune alle imprese produttive o di servizio, a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali, così come stabilito dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 32/98. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizz |
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7) Sospensione temporanea all'esercizio degli impianti1. I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere l'esercizio |
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8) CollaudoN2 “1. Salvo quanto previsto al comma 4 relativamente all’esercizio provvisorio, i nuovi impianti, gli impianti totalmente ristrutturati e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell’effettuazione, su richiesta dell’interessato al Comune competente per territorio, del collaudo da |
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9) Orari |
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“9.1) Principi generaliN11 1. Ferma restando la necessità di garantire l’apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9 |
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9.2) Orari di apertura |
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9.3) Turni di riposoN18 1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere “garantita l’attività degli” N16 impianti almeno nella misura del venti per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, al venticinque per c |
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9.4) EsenzioniN181. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché |
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9.5) Servizio notturnoN18 1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi. |
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9.6) FerieN18 1. I Comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i titolari delle autorizzazioni, autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due |
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10) Sistema informativo1. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.Lgs. 32/98, la Regione effettua annualmente, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio istituito con L.R. 5 luglio 1999, n. 14, un monitoraggio per verificare l'evo |
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11) Commissione consultiva regionale1. Per il monitoraggio degli aspetti inerenti l'evoluzione del processo di razionalizzazione della re |
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“11-bis) Norma finaleN17 1. Dal momento dell&rsquo |
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12) Abrogazione di norme1. Con l'entrata in vigore del presente atto si abroga la deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 1399. |
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